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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.lgs.
n. 216/2024, correttivo del D.lgs n. 149/2022 |
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È
stato pubblicato lo scorso 10.01.2025 in Gazzetta ufficiale
il D.lgs. n. 216 del 27.12.24 che contiene il correttivo del
D.lgs n. 149 del 10.10.2022, la c.d. Riforma Cartabia nella
parte che riguarda la mediazione civile e commerciale e la
negoziazione assistita.
Un correttivo annunciato e previsto già nella legge delega
n. 216/2021 che, all’art. 1, comma 3, consentiva al Governo
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo
dei decreti legislativi di adottare disposizioni integrative
e correttive degli stessi.
Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre scorso aveva
approvato in via preliminare lo schema di decreto approntato
dal Ministero della Giustizia e passato al vaglio delle
Commissioni parlamentari con definitiva approvazione del CdM
il 9 dicembre 2024.
L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 25
gennaio.
Ismed è già a lavoro per adeguare modulistica e regolamento
alle più importanti novità circa la procedura di mediazione,
per come ulteriormente riformata, in continuità con
l'impegno che continua con la Rappresentanza di interessi e
con il lavoro di confronto con il Legislatore in occasione dei lavori sulla riforma della giustizia civile
anche con l'audizione di Ismed in Commissione Giustizia alla
Camera dei Deputati (Per rivedere l'intervento:
> Link)
Gli aspetti peculiari contenuti nell'articolo 1 riguardano
soprattutto i termini, la mediazione telematica,
il patrocinio a spese dello Stato e
la procura.
Durata del procedimento
- Il procedimento di mediazione ha
ora una durata di 6 mesi prorogabile “per
periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”,
per rispondere alla ratio della norma che vuole la
mediazione nella piena disponibilità e autonomia delle parti
e per risolvere le criticità emerse con la precedente
formulazione del decreto che, prevedendo una sola proroga di
3 mesi, rendeva complicato l’esperimento del tentativo per
le mediazioni più complesse che necessitavano di sanatorie,
perizie o l’ottenimento di permessi urbanistici, catastali
ecc...
- Per la mediazione delegata il
termine di sei mesi è prorogabile per una
sola volta di ulteriori tre mesi, in modo da non
incidere sulla ragionevole durata del processo.
- Il termine decorre dalla data di deposito della
domanda di mediazione o, nei casi di mediazione
delegata, dalla data di deposito dell’ordinanza
di rimessione del giudice.
- La proroga deve sempre essere richiesta
concordemente dalle parti per iscritto,
prima della scadenza e deve essere
allegata al verbale conclusivo o in esso
richiamata.
- Resta ferma la previsione secondo cui il termine “non è
soggetto a sospensione feriale”.
- I nuovi termini “scattano” per tutti quei procedimenti per
i quali non è ancora stato depositato il verbale conclusivo
della mediazione alla data di entrata in vigore del decreto
(25.01.2025).
Delega e procura
- Resta ferma la possibilità di cui all’art. 11,
comma 2 di delegare solo in presenza di giustificati motivi
un rappresentante a conoscenza dei fatti. La norma prevede
adesso la possibilità di conferire delega con atto
sottoscritto con firma non autenticata contenente
gli estremi del documento di identità in corso di validità
del delegante.
- Per i casi ricadenti nell’art. 11, comma 7
che prevedono atti o contratti di cui all'articolo 2643 del
codice civile, il delegante conferisce delega con
firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
- La delega viene depositata presso l’organismo a cura del
delegato unitamente a una copia non autenticata del proprio
documento di identità.
Mediazione in modalità
telematica e incontri di mediazione con modalità audiovisive
da remoto
La novella normativa introduce una netta
distinzione fra il tentativo di mediazione esperito in
modalità telematica (modalità di fruizione alternativa alla
mediazione tradizionale) e incontri di mediazione svolti in
remoto anche nell’ambito di una mediazione tradizionale.
La mediazione telematica disciplinata nel
nuovo art. 8-bis che sostituisce interamente il precedente
articolo e semplifica le modalità di sottoscrizione del
verbale, prevede:
- La digitalizzazione di tutti gli atti
- Il consenso delle parti all’esperimento telematico della
mediazione (richiamando la normativa speciale prevista in
periodo di pandemia)
- Un verbale conclusivo (contenente l’eventuale accordo)
formato dal mediatore in un documento informatico e inviato
alle parti per la firma secondo le modalità previste dai
Regolamenti degli organismi.
- L’immediatezza della firma delle parti e degli avvocati
assistenti con il contestuale reinvio al mediatore.
- La verifica da parte del mediatore della corretta
apposizione, della validità e dell’integrità delle firme
delle parti e dei loro assistenti prima di procedere alla
propria sottoscrizione e al deposito in segreteria per le
successive incombenze.
La mediazione con incontri svolti in modalità
audiovisiva da remoto disciplinata al nuovo art.
8-ter che di fatto, regolamenta la mediazione “mista” che
sempre più frequentemente viene utilizzata dalle parti,
prevede:
- La richiesta al responsabile dell’organismo, anche di una
sola parte, di poter svolgere l’incontro in video conferenza
- L’obbligo per l’organismo di dotarsi di un sistema che
assicuri “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e
visibilità delle persone collegate”.
- La sottoscrizione del verbale nelle medesime modalità
dell’art. 8-bis previo consenso delle parti. In difetto, le
parti possono sottoscrivere il verbale in modalità analogica
davanti al mediatore.
- La cooperazione delle parti per la sottoscrizione “senza
indugio” degli atti formati durante un incontro svolto in
modalità audiovisiva da remoto
Decorrenza del termine
di decadenza
- l’eventuale domanda giudiziale
che segue a un tentativo di mediazione conclusosi senza
accordo deve essere proposta a decorrere dalla data
di deposito del verbale conclusivo presso la
segreteria dell’organismo da parte del mediatore
ed entro il termine di decadenza di cui all’art 8, comma 2.
Ormai acclarato che la decadenza riparte dal deposito in
segreteria del verbale gli organismi dovranno prevedere le
modalità di deposito del verbale in modo chiaro.
Patrocinio a Spese dello
Stato
Ulteriori precisazioni arrivano anche circa il
Patrocinio a Spese dello Stato. Due le novità più rilevanti:
- l’estensione del beneficio anche ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, agli
apolidi e alle organizzazioni non
lucrative
- l’eliminazione dell’obbligo per
l’avvocato assistente di essere iscritto negli
elenchi istituiti presso i COA del luogo in cui ha sede
l’organismo adito. Il Decreto esclude il
riconoscimento delle spese di trasferta previste dai
parametri forensi.
Mediazione delegata fino
alla rimessione in decisione
La norma prevedeva che il giudice potesse disporre
l’esperimento del tentativo di mediazione fino al momento
della precisazione delle conclusioni; adesso l’invio
in mediazione potrà avvenire fino all’udienza di rimessione
in decisione.
Esecutività del titolo
In caso di inottemperanza di una delle parti alle
pattuizioni contenute nell’accordo di conciliazione, resta
ferma la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo. La
novità sta nella previsione della certificazione di
conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa
con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario da parte
dell’avvocato assistente.
Le altre aggiunte, integrazioni o correzioni riguardano
refusi o errori nella redazione del testo.
Gli articoli 2 e 3 del Decreto si riferiscono alla
negoziazione assistita e all’abrogazione della legislazione
emergenziale legata al Covid.
Il lavoro che aspetta tutti i professionisti della
mediazione è quello di seguire le novità per dare sempre
maggiore impulso alla diffusione e alla stabilizzazione
dell'istituto. |
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