Chi siamo | Mediazione | MediaCall | Formazione | Arbitrato | ADRMedLab | Sedi
> ENTRA NELL'AREA RISERVATA
 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.lgs. n. 216/2024, correttivo del D.lgs n. 149/2022
> D.Lgs. 28/2010 come modificato > D.M.150/2023 > Nuovo Regolamento di procedura Ismed
È stato pubblicato lo scorso 10.01.2025 in Gazzetta ufficiale il D.lgs. n. 216 del 27.12.24 che contiene il correttivo del D.lgs n. 149 del 10.10.2022, la c.d. Riforma Cartabia nella parte che riguarda la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita.

Un correttivo annunciato e previsto già nella legge delega n. 216/2021 che, all’art. 1, comma 3, consentiva al Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi.
Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre scorso aveva approvato in via preliminare lo schema di decreto approntato dal Ministero della Giustizia e passato al vaglio delle Commissioni parlamentari con definitiva approvazione del CdM il 9 dicembre 2024.
L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 25 gennaio.

Ismed è già a lavoro per adeguare modulistica e regolamento alle più importanti novità circa la procedura di mediazione, per come ulteriormente riformata, in continuità con l'impegno che continua con la Rappresentanza di interessi e con il lavoro di confronto con il Legislatore in occasione dei lavori sulla riforma della giustizia civile anche con l'audizione di Ismed in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati (Per rivedere l'intervento: > Link)

Gli aspetti peculiari contenuti nell'articolo 1 riguardano soprattutto i termini, la mediazione telematica, il patrocinio a spese dello Stato e la procura.

Durata del procedimento
- Il procedimento di mediazione ha ora una durata di 6 mesi prorogabileper periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”, per rispondere alla ratio della norma che vuole la mediazione nella piena disponibilità e autonomia delle parti e per risolvere le criticità emerse con la precedente formulazione del decreto che, prevedendo una sola proroga di 3 mesi, rendeva complicato l’esperimento del tentativo per le mediazioni più complesse che necessitavano di sanatorie, perizie o l’ottenimento di permessi urbanistici, catastali ecc...
- Per la mediazione delegata il termine di sei mesi è prorogabile per una sola volta di ulteriori tre mesi, in modo da non incidere sulla ragionevole durata del processo.
- Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o, nei casi di mediazione delegata, dalla data di deposito dell’ordinanza di rimessione del giudice.
- La proroga deve sempre essere richiesta concordemente dalle parti per iscritto, prima della scadenza e deve essere allegata al verbale conclusivo o in esso richiamata.
- Resta ferma la previsione secondo cui il termine “non è soggetto a sospensione feriale”.
- I nuovi termini “scattano” per tutti quei procedimenti per i quali non è ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione alla data di entrata in vigore del decreto (25.01.2025).

Delega e procura
- Resta ferma la possibilità di cui all’art. 11, comma 2 di delegare solo in presenza di giustificati motivi un rappresentante a conoscenza dei fatti. La norma prevede adesso la possibilità di conferire delega con atto sottoscritto con firma non autenticata contenente gli estremi del documento di identità in corso di validità del delegante.
- Per i casi ricadenti nell’art. 11, comma 7 che prevedono atti o contratti di cui all'articolo 2643 del codice civile, il delegante conferisce delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- La delega viene depositata presso l’organismo a cura del delegato unitamente a una copia non autenticata del proprio documento di identità.

Mediazione in modalità telematica e incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
La novella normativa introduce una netta distinzione fra il tentativo di mediazione esperito in modalità telematica (modalità di fruizione alternativa alla mediazione tradizionale) e incontri di mediazione svolti in remoto anche nell’ambito di una mediazione tradizionale.
La mediazione telematica disciplinata nel nuovo art. 8-bis che sostituisce interamente il precedente articolo e semplifica le modalità di sottoscrizione del verbale, prevede:
- La digitalizzazione di tutti gli atti
- Il consenso delle parti all’esperimento telematico della mediazione (richiamando la normativa speciale prevista in periodo di pandemia)
- Un verbale conclusivo (contenente l’eventuale accordo) formato dal mediatore in un documento informatico e inviato alle parti per la firma secondo le modalità previste dai Regolamenti degli organismi.
- L’immediatezza della firma delle parti e degli avvocati assistenti con il contestuale reinvio al mediatore.
- La verifica da parte del mediatore della corretta apposizione, della validità e dell’integrità delle firme delle parti e dei loro assistenti prima di procedere alla propria sottoscrizione e al deposito in segreteria per le successive incombenze.

La mediazione con incontri svolti in modalità audiovisiva da remoto disciplinata al nuovo art. 8-ter che di fatto, regolamenta la mediazione “mista” che sempre più frequentemente viene utilizzata dalle parti, prevede:
- La richiesta al responsabile dell’organismo, anche di una sola parte, di poter svolgere l’incontro in video conferenza
- L’obbligo per l’organismo di dotarsi di un sistema che assicuri “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.
- La sottoscrizione del verbale nelle medesime modalità dell’art. 8-bis previo consenso delle parti. In difetto, le parti possono sottoscrivere il verbale in modalità analogica davanti al mediatore.
- La cooperazione delle parti per la sottoscrizione “senza indugio” degli atti formati durante un incontro svolto in modalità audiovisiva da remoto

Decorrenza del termine di decadenza
- l’eventuale domanda giudiziale che segue a un tentativo di mediazione conclusosi senza accordo deve essere proposta a decorrere dalla data di deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo da parte del mediatore ed entro il termine di decadenza di cui all’art 8, comma 2.
Ormai acclarato che la decadenza riparte dal deposito in segreteria del verbale gli organismi dovranno prevedere le modalità di deposito del verbale in modo chiaro.

Patrocinio a Spese dello Stato
Ulteriori precisazioni arrivano anche circa il Patrocinio a Spese dello Stato. Due le novità più rilevanti:
- l’estensione del beneficio anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, agli apolidi e alle organizzazioni non lucrative
- l’eliminazione dell’obbligo per l’avvocato assistente di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i COA del luogo in cui ha sede l’organismo adito. Il Decreto esclude il riconoscimento delle spese di trasferta previste dai parametri forensi.

Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
La norma prevedeva che il giudice potesse disporre l’esperimento del tentativo di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni; adesso l’invio in mediazione potrà avvenire fino all’udienza di rimessione in decisione.

Esecutività del titolo
In caso di inottemperanza di una delle parti alle pattuizioni contenute nell’accordo di conciliazione, resta ferma la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo. La novità sta nella previsione della certificazione di conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario da parte dell’avvocato assistente.

Le altre aggiunte, integrazioni o correzioni riguardano refusi o errori nella redazione del testo.
Gli articoli 2 e 3 del Decreto si riferiscono alla negoziazione assistita e all’abrogazione della legislazione emergenziale legata al Covid.

Il lavoro che aspetta tutti i professionisti della mediazione è quello di seguire le novità per dare sempre maggiore impulso alla diffusione e alla stabilizzazione dell'istituto.
 
     
MEDIAZIONE
Domanda di mediazione
Mediatori Ismed
Modulistica e regolamento
Giurisprudenza e news
Tariffe di mediazione
Privacy
MEDIAZIONE AL TELEFONO
La mediazione telefonica in tre passi
Domanda di mediazione
Regolamento e Normativa
Tariffe di mediazione
ARBITRATO
Avvia l'arbitrato
Regolamento arbitrale
Codice deontologico
Costi arbitrato
Elenco arbitri
Clausole compromissorie
FORMAZIONE
Corsi per mediatore civile
Corsi per mediatore familiare
Corsi per amministratori di condominio
Corsi per Procuratore sportivo
Corsi per Curatore fallimentare
ISMED GROUP s.r.l.
Camera Arbitrale
Istituto di Alta Formazione
Organismo di mediazione e Ente di formazione
accreditato dal Ministero della Giustizia
Iscritto al n. 945 del ROM e al n. 423 dell’EEF

Contatti