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“Audizione in Commissione Giustizia” - 27 ottobre 2021
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Un particolare ringraziamento alla Commissione Giustizia per aver dato spazio alle istanze della mediazione civile e commerciale in questa sede che diviene centrale per il prosieguo dei lavori sulla riforma della giustizia civile.

Sono Francesca Chirico responsabile dell’Organismo di mediazione Ismed che ha sede in Reggio Calabria. Coordino insieme ai Prof. Busacca e Gorassini il Laboratorio e Osservatorio ADRMedLab che abbiamo istituito presso l’Università Mediterranea e che per alcune sue caratteristiche rappresenta un unicum in Italia.

Con questo intervento, frutto di un lavoro condiviso in osservatorio e in organismo, si vuole solo offrire un piccolo spunto per approfondire delle criticità emerse da una prima lettura del disegno di legge oggetto dello studio di questa Commissione e parimenti esprimere soddisfazione per diverse delle misure previste che – tutti i professionisti della mediazione si augurano – potranno portare ad una effettiva stabilizzazione dell’istituto e ad una armonizzazione dei diversi istituti di risoluzione alternativa delle controversie.

All’indomani della pandemia, il CSM sul d,l. n. 28/2020 ha sottolineato che «grazie alla generosità di molti magistrati e avvocati sono state trovate soluzioni pratiche per non bloccare del tutto il funzionamento della giustizia, avvalendosi delle potenzialità degli strumenti tecnologici di comunicazione a distanza»
A questo elenco vanno certamente aggiunti i mediatori e gli organismi di mediazione che non hanno mai smesso di lavorare in tempi di emergenza anche da remoto come per stessa ammissione dell’ex Guardasigilli on. Bonafede, che nella Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2020 ha giustamente rivendicato la previsione del rafforzamento della mediazione telematica.
Permane però quel senso di instabilità che l’istituto sconta sin dal 2010 perché il Legislatore ha forse ha introdotto in maniera incauta l’obbligatorietà di un tentativo di conciliazione, senza farlo precedere da un propedeutico percorso culturale che preparasse i professionisti della giustizia al nuovo approccio con le liti.
Il tentativo di porvi rimedio con il decreto D.l. n. 132/2014 che introduce la negoziazione assistita dagli avvocati e la condizione di procedibilità per materie già ricomprese o analoghe a quelle dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgsl. 28/2010, ha di fatto complicato ulteriormente il quadro normativo delle procedure stragiudiziali.
Vengo subito, quindi alla prima criticità del disegno di legge in oggetto.

Le criticità
- Il TUSC. Il Testo Unico degli Strumenti complementari alla giurisdizione
È concettualmente uno strumento indispensabile per l’armonizzazione dei diversi istituti, risulta però tardivo nella collocazione temporale così come previsto al comma b.
Tardivo, perché l’adozione del TUSC è prevista all'esito di lunghe e indeterminate attività di monitoraggio delle quali non vengono precisate durata e tempistiche. Per contro il testo unico che si presenta anche nella percezione comune come punto fermo nella elaborazione normativa e attestazione della validità degli istituti e della fiducia nel legislatore… rappresenta una tappa importante se non fondamentale nella diffusione degli istituti alternativi di risoluzione e pertanto dovrebbe essere il punto di partenza della riforma.

Gli elementi per differenziare e valorizzare i diversi istituti, i dati statistici, gli orientamenti giurisprudenziali ci sono tutti. Basti dire che già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2019 afferma che “solo nella mediazione, difatti, vi sarebbe un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti in conflitto” riconoscendo di fatto quel quid pluris rispetto alla negoziazione assistita che vede nella presenza del mediatore professionista un facilitatore che accompagna, coadiuvato dagli avvocati assistenti, le parti nel raggiungimento di un accordo conciliativo condiviso, e per questo duraturo nel tempo.

- Il monitoraggo circa l'obbligatorietà

- La stabilizzazione dell’istituto è, la previsione di un monitoraggio a distanza di 5 anni dall'entrata in vigore del futuro decreto legislativo che valuti il permanere della condizione di procedibilità delle materie aggiunte alla lettera c del testo. Preme sottolineare che a tal fine, già nel 2013 si prevedeva un monitoraggio dei dati statistici all’esito del quale nel giugno 2017 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia finanziaria (cd. Manovrina) contenente la modifica al d.lgs. 28/2010 finalizzata alla stabilizzazione della mediazione obbligatoria che è quindi "permanente". Tale previsione rischia di essere un passo indietro nella diffusione della cultura conciliativa che gli operatori, a vario titolo, con fatica stanno portando avanti e rischia non di meno, di contribuire ad alimentare il clima di instabilità dell’istituto che ha determinato in questi anni lo scetticismo di parte dell’avvocatura che non percepisce come definitivo un modo nuovo di approcciarsi al contenzioso, non riesce a metabolizzarlo e renderlo endemico della propria formazione professionale, nonostante il Legislatore abbia “imposto” (e lo ribadisce nuovamente, sempre al punto c) nelle materie condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la presenza di un avvocato che assita le parti e renda, mediante la sottoscrizione dell’accordo il titolo immediatamente esecutivo. Ciò non per mera formalità propedeutica al giudizio, ma come scelta consapevole e necessaria proprio nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca l’antitesi al giudizio.
È per questo che gli Avvocati necessitano di una formazione specifica che consenta loro di “spogliarsi” del ruolo tecnico assunto in tribunale per acquisire nuove competenze negoziali che “richiedono l’abbandono della logica avversariale e di scontro, tipica delle tecniche processuali e del negoziato di posizioni, per passare al negoziato di interessi ove lo scopo è di intavolare un negoziato in modo collaborativo, volto a che il professionista comprenda il punto di vista dell’altra parte per arrivare ad una cooperazione con la stessa” (Il Tribunale di Vasto con l’ordinanza 9 aprile 2018 del Dott. Fabrizio Pasquale).
Né vi è più il rischio di incorrere in profili di incostituzionalità, dato che la Corte con la sentenza n. 272/ del 2012, ritenendo assorbente il motivo principale, non ha ritenuto di effettuare un esame nel merito degli altri profili di incostituzionalità sollevati, stabilendo che, né la Direttiva comunitaria né l’art. 60 della legge delega n. 69 del 2009 autorizzavano il Governo ad introdurre l’obbligatorietà della mediazione. In altri termini l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.lgs. 28/2010 derivava da un eccesso di delega.
Pertanto, la Corte ha ravvisato solo un difetto formale, ma non ha dichiarato l’illegittimità della mediazione di tipo obbligatorio. Anzi, in taluni passaggi della sentenza, afferma che la Direttiva comunitaria 2008/52/CE è neutra, nel senso che lascia agli Stati membri la facoltà di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione.

Le potenzialità
- Gli incentivi fiscali
Appaiono, invece, importanti per la diffusione dell’istituto, la previsione di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali mediante l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del d.Lgs 28/2010; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del citato decreto, e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione o al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione. Ma la norma più importante che potrà incidere sulla diffusione è certamente l’estensione del patrocinio a spese dello Stato per gli avvocati che fino ad oggi accompagnano le parti non abbienti in mediazione senza avere alcun ristoro in caso di successo della mediazione (e questo è paradossale!) e la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (di fatto ad oggi, previsto ma mai applicato per mancanza di istituzione del fondo).

Con il risultato che per le materie obbligatorie – per le quali è previsto che il mediatore e l’organismo non possano rifiutarsi di svolgere la mediazione, gli stessi lavorino pro bono senza alcuna tutela o riconoscimento economico.
- Le nuove tariffe
E, infine, la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Invero, gli organismi per il mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro tenuto dal Min Giustizia hanno l’obbligo di svolgere l’attività in una sede indipendente da uno studio legale e con regolare contratto di locazione, hanno ancora l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente, un deposito di capitale sociale di almeno 10.000 euro, la stipula di un’adeguata polizza assicurativa. Mentre i mediatori sono obbligati a percorsi formativi di aggiornamento biennali frequebtati a titolo oneroso, e a fronte di tutti questi obblighi vi è l’annosa questione del compenso delle le sole spese di avvio nella misura di € 40,00, dovuto dalle parti all’esito del primo incontro informativo previsto per i procedimenti di natura obbligatoria, all’esito del quale le parti non intendano discutere del merito della vicenda. Eppure, il primo incontro non si riduce ad una fase informativa. L’organismo istruisce una pratica, convoca le parti, svolge tutta un’attività propedeutica all’incontro nella quale non è marginale la fase di studio del mediatore che avvia già al momento della sottoscrizione dell’incarico.
- I numeri della mediazione
Vi è nei confronti degli organismi quell’aura di pregiudizio come se si trattasse di una giustizia privata o, nella migliore delle ipotesi, alternativa… Nonostante i risultati: lo stesso servizio statistica del ministero della giustizia nell’analisi dei dati disponibili suggerisce che nonostante la diminuzione delle iscrizioni delle mediazioni, grazie all’aumentare costante dei tassi di comparizione e di prosecuzione dopo il primo incontro, il numero delle procedure di mediazioni è stabile in circa 44.000 procedure all’anno, pari a quasi il 50% del numero delle iscrizioni in tribunale nelle materie oggetto del primo incontro. Anche gli accordi di conciliazione sfiorano stabilmente le 20.000 unità all’anno.

Diversi indicatori avvalorano la tesi dell’effetto deflattivo delle iscrizioni in Tribunale prodotto dal primo incontro di mediazione pari a – 20%, dopo il primo anno, e giunto nel tempo fino a raggiungere la media di circa – 40% con punte fino a – 50%.
La mediazione coinvolge più di 30.000 figure professionali fra dipendenti deli organismi, mediatori e formatori accreditati e compagini societarie che svolgono un fondamentale servizio di supporto alla giustizia. Non una giustizia alternativa, quindi, ma una giustizia complementare.
- Altri incentivi procedurali
In questa ottica si accolgono con favore l’estensione delle materie, gli incentivi per la partecipazione personale delle parti (unica formula per superare senza necessità di riveder la disciplina la previsione di obbligatorietà…solo l’esperienza e la conoscenza diretta di uno strumento possono davvero renderlo efficace), l’effettivo avverarsi della condizione di procedibilità con l’esperimento del tentativo di conciliazione sia nella mediazione delegata che nella cd. Mediazione obbligatoria. Vi è ormai copiosa e granitica giurisprudenza che ritiene che al primo incontro va verificata non la generica volontà delle parti di discutere nel merito…quando il mediatore invita le parti e i loro assistenti a esprimersi sulla “possibilità”

di iniziare la procedura di mediazione, deve verificare se vi siano i presupposti per poter procedere nell’effettivo svolgimento della mediazione (tali presupposti sono, ad esempio, l’esistenza di una delibera che autorizza l’amministratore di condominio a stare in mediazione o l’esistenza di un’autorizzazione del giudice tutelare se un minore partecipare alla mediazione ovvero la presenza di tutti i litisconsorti necessari)… Infine si accoglie con grande favore la previsione per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, grandi assenti sino ad ora al tavolo negoziale, che l’accordo di mediazione non dia luogo a responsabilità contabile.

La formazione

Bene il rafforzamento dei percorsi di formazione (troppo spesso un business degli Enti accreditati). Formazione per i mediatori, i responsabili di ODM e i magistrati (rispetto ai magistrati appare urgente aggiornare i criteri di valutazione di professionalità, valorizzando il ricorso alla mediazione demandata che si conclude con un accordo e che deve essere valutata al pari dei processi definiti dal giudice).
Servono percorsi di formazione "formazione comune", da programmare con la della Scuola superiore della magistratura, in CNF, Ordini professionali, sia per mettere in circolo quelle buone prassi già esistenti e che possono diventare patrimonio comune e che possono favorire la percezione del ruolo sociale della mediazione. Ed è talmente vero che la mediazione ha un ruolo sociale che il Legislatore ha inteso durante il lockdown inserire fra le materie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale tutte le controversie generate dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali verificatesi in costanza di vigenza delle misure straordinarie adottate durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Secondo uno studio di Confcommercio un imprenditore italiano su dieci, in questo periodo, è stato esposto all’usura o a tentativi di appropriazione ‘anomala’ dell’azienda, ma la percentuale cresce fino a quasi il 20% per quegli imprenditori che sono molto preoccupati per il verificarsi di questi fenomeni nel proprio quartiere o nella zona della propria attività.
Il nostro osservatorio attraverso collaborazioni con associazioni di categoria, convenzioni e una rete istituzionale che porta avanti il valore sociale della mediazione ha potuto constatare grazie a dei percorsi di superamento del conflitto soprattutto in fasce a rischio di marginalità sociale, che la giustizia civile rappresenta il terreno di contatto quotidiano tra il cittadino e l’amministrazione della giustizia, la sua inefficienza incide sul crollo del senso di legalità. Diffondere il senso della risoluzione pacifica dei conflitti significa aiutare lo Stato a non cedere il passo all’antistato.

In conclusione, la mediazione può contribuire a far ripartire il Sistema Paese, probabilmente si. Serve per defatigare il carico accumulato a motivo di un periodo di sospensione processuale che si è protratta per un così lungo arco temporale e i cui ritardi condizioneranno l’efficienza del sistema giustizia anche negli anni a venire? Certamente si.

Ma resta inteso che il valore della mediazione è principalmente un valore sociale perché mettendo al centro gli interessi delle parti in un clima di informalità procedurale si riesce a rigenerare i legami, ridefinire i rapporti, riattivare i canali di comunicazione interrotti con l’insorgere della lite, insomma a garantire la pace sociale…. Per questo serve la vigilanza del ministero della Giustizia che con criteri stringenti verifichi l’operato degli organismi in ordine alle sedi, alla regolarità della procedura. Alla trasparenza dei criteri di determinazione delle indennità, al rispetto del codice etico e dei Regolamenti.
Molto potremmo dire circa la mediazione telematica e la mediazione demandata, ma non vi è il tempo. Ci si augura questo sia solo l’inizio di un dialogo proficuo e continuo con i tutti i professionisti della mediazione.
 
     
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