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LA MEDIAZIONE CON ISMED |
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LE NOSTRE SEDI |
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Ismed è accreditato al Ministero della Giustizia fra gli
Organismi preposti a svolgere la mediazione civile e commerciale.
Seguiamo parti e i
avvocati con professionalità e passione
in ogni fase
del procedimento.
L'esperienza maturata grazie alle migliaia di mediazioni svolte, la
formazione costante dei nostri mediatori, la solida struttura
amministrativa e la ricerca tecnologica fanno di Ismed uno degli
organismi maggiormente apprezzati. |
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Ismed ha
la sua sede centrale a
Reggio
Calabria e sedi dirette
i diverse città:
Roma, Milano, Napoli, Catania, Cosenza Rossano
(Castrovillari), Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, Gioia Tauro
(Palmi) e Locri.
Opera in
tutte le regioni
d'Italia grazie agli accordi ex art. 7 del D.M. 180/2010.
Sono operativi gli sportelli informativi per le
imprese a Confindustria RC e
Confcommercio RC |
> Avvia la mediazione |
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COME
FUNZIONA |
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LE MATERIE
OBBLIGATORE |
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LE MATERIE
FACOLTATIVE |
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Prima di avviare un giudizio è
obbligatorio tentare la
mediazione nelle seguenti materie:
condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e
subfornitura.
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Per tutti i diritti disponibili la mediazione viene attivata
su base volontaria.
(Ad esempio:
recupero crediti, risarcimento danni,
controversie aziendali e societarie, rapporti con le
pubbliche amministrazioni e gli enti locali, appalto,
prestazione d’opera intellettuale, prestazione d’opera
manuale, mandato, Energia, Telecomunicazioni) |
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LA COMPETENZA
TERRITORIALE |
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I
TEMPI E I
TERMINI |
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La domanda di mediazione deve essere presentata presso un
organismo
nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede
dell'organismo di mediazione o nel posto previsto secondo il
Regolamento dell'organismo. Le parti, in accordo, possono derogare
alla competenza territoriale. |
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Il
procedimento dura 90 giorni
prorogabili di
ulteriori 90 giorni. Il termine non è soggetto a
sospensione nel periodo estivo.
L'organismo convoca le parti
tra 20 e 40 giorni
dalla
data di deposito della Domanda di mediazione, salvo diverso accordo.
Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti
la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. |
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LA MEDIAZIONE TELEMATICA |
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LA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE |
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Gli incontri si possono tenere
anche a distanza con
modalità telematiche.
Ismed,
grazia alla piattaforma MediaCall
consente alle parti di effettuare la mediazione in
video conference
senza l'uso
di apparati o software specifici con l'accesso
diretto dal sito istituzionale.
>
Scopri di più |
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Il giudice deciso a far effettuare alle parti un tentativo di
mediazione, senza raccoglierne il
consenso, ne dispone l'esperimento. L'organismo è scelto
dalla parte più diligente che deposita per prima la domanda.
In caso di
Opposizione a Decreto Ingiuntivo
l'onere di attivare
la mediazione spetta al
creditore ricorrente. |
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LA MEDIAZIONE
CONTRATTUALE |
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LA MEDIAZIONE CONDOMINIALE |
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L'esperimento del
tentativo di conciliazione è
obbligatorio anche se nel
contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente
pubblico o privato è prevista una clausola di mediazione. |
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Per
le liti condominiali il Legislatore ha previsto una
procedura ad hoc
utile a regolare i rapporti fra
condomini, condomini e terzi, condominio e amministratore.
> Scopri di più |
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LA
PROCEDURA |
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Al primo incontro fra le parti il mediatore
spiega la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un
accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati cooperano
in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo
confronto sulle questioni controverse.
Non vi è più l’incontro
filtro: le parti presenti al tavolo sono già in mediazione.
La mediazione si può concludere con un solo incontro nel merito o
in incontri successivi. |
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Le parti devono partecipare personalmente.
In presenza
di giustificati motivi possono delegare un rappresentante informato
sui fatti e dotato dei poteri necessari per definire la
controversia.
I soggetti giuridici e gli Enti partecipano alla
mediazione tramite i propri rappresentanti. |
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Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è richiesta dal giudice
le parti devono
essere assistite dai loro avvocati.
In ogni caso, la presenza degli
avvocati garantisce che il verbale sia
un titolo immediatamente
esecutivo. |
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LE INDENNITA' |
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La nuova
disciplina prevede per la mediazione delle
spese
fisse e delle spese variabili.
Sono spese fisse: le
spese di avvio,
le spese di mediazione per lo svolgimento del primo
incontro e le spese vive
sostenute
dall'organismo. Devono essere corrisposte al momento del deposito della Domanda di mediazione o al
momento dell’adesione al procedimento da ciascuna parte.
Sono spese variabili gli
ulteriori costi per lo svolgimento della mediazione
(accordo al primo incontro, incontri successivi,
maggiorazioni per accordo e complessità)
e vengono calcolate in base al valore della controversia
secondo la Tabella A del D.M. 150/2023, con le relative
decurtazioni e maggiorazioni di legge ivi riportate. |
SPESE FISSE |
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Spese di avvio |
Mediazioni
obbligatorie |
Mediazioni volontarie |
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per le mediazioni
fino a € 1.000 |
€ 39,04 |
€ 48,80 |
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per le mediazioni fino a €
50.000 |
€ 73,20 |
€ 91,50 |
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per le mediazioni superiori
a 50.001 |
€ 107,36 |
€ 134,20 |
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Spese per
il primo incontro |
Mediazioni
obbligatorie |
Mediazioni volontarie |
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per le mediazioni
fino a € 1.000 |
€ 48,80 |
€ 73,20 |
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per le mediazioni fino a €
50.000 |
€ 117,12 |
€ 146,40 |
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per le mediazioni
superiori a 50.001 |
€ 165,92 |
€ 207,40 |
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Spese di
notifica |
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per ciascuna notifica |
€ 15,00 |
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SPESE
VARIABILI |
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CONCLUSIONE AL PRIMO
INCONTRO CON ACCORDO
In caso di accordo al primo incontro sono dovute le
Indennità come da Tabella A del D.M. 180/2010 maggiorate del
10%. |
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CONCLUSIONE AL PRIMO
INCONTRO SENZA ACCORDO
Se all'esito della sessione stabilita con il
mediatore non c'è accordo nessuna ulteriore somma è dovuta. |
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INCONTRI SUCCESSIVI
E MAGGIORAZIONI
Sono dovute le
Indennità come da Tabella A del D.M. 150/2023.
In caso di accordo gli importi della Tabella A sono
maggiorati del 25%.
È possibile applicare l amaggiorazione del 25% per
complessità. |
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MANCATA ADESIONE DEL CONVENUTO
Nessuna ulteriore spesa è dovuta dalla parte istante.
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Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo
incontro non sono rimborsabili.
Nelle materie obbligatorie tutti gli importi sono decurtati
di un 1/5 e sono ulteriormente decurtati delle spese di mediazione per lo
svolgimento primo incontro (art. 28, comma 5 D.M. 150/2023),
ove già sostenute.
> Consulta le Tariffe |
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I VERBALI |
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A conclusione
del procedimento, viene stilato un verbale sottoscritto
dalle parti, dai loro avvocati e da tutti i partecipanti
alla procedura. (art. 11 D.L. 28/2010 modificato dalla
riforma Cartabia) |
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Nella
mediazione telematica i verbali
vengono sottoscritti con firma elettronica
qualificata messa gratuitamente a disposizione Ismed in conformità
all'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 |
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INCENTIVI FISCALI |
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1.
Tutti gli
atti,
documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di
mediazione
sono esenti dall’imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2.
Il verbale di
accordo è esente dal pagamento
dell’imposta di registro fino € 100.000.
3. In caso di accordo è
riconosciuto alle parti un credito d'imposta fino a € 600
per singola mediazione,
un
credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio
avvocato per l’assistenza nella procedura di
mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.
Un ulteriore credito d’imposta fino a € 518
commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto
a seguito della conclusione dell’accordo
in mediazione, nel caso in cui la mediazione sia demandata dal
giudice.
I crediti d'imposta possono raggiungere € 2.400 all’anno per le
persone fisiche e € 24.000 per le persone giuridiche.
In concreto le parti possono detrarre le somme indicate dalle
imposte dovute al Fisco recuperando una parte delle spese sostenute
in mediazione.
4. L’avvocato della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato ha diritto a titolo di onorario e spese, le
modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante
riconoscimento di credito di imposta o di compensazione.
Verrà, inoltre, prevista la somma del credito d'imposta spettante
all’avvocato che assiste in mediazione la parte ammessa al Gratuito
patrocinio. |
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GRATUTO PATROCINIO |
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In mediazione la parte che si trovi nelle condizioni indicate
nell’articolo 15-ter del D.Lgs. n. 149/2022 può chiedere di
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Quando la
mediazione è condizione di procedibilità sia l'istante che
intende avviare la mediazione, sia il convenuto che aderisce al
procedimento possono richiedere all'organismo di usufruire del
servizio di mediazione avvalendosi del gratuito patrocinio. |
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SANZIONI PER LA MANCATA
PARTECIPAZIONE |
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Al fine di favorire l’accordo ed evitare liti giudiziarie inutili e
costose il D.Lgs. 28/2010 prevede una serie di conseguenze negative
in caso di assenza ingiustificata al procedimento di mediazione. In
particolare:
-
dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il
giudice può desumere argomenti di prova
nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma
cpc.
- quando la mediazione è condizione di procedibilità,
il giudice condanna la parte costituita
che non ha partecipato senza giustificato motivo
al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al doppio del
contributo unificato dovuto per il giudizio.
- il giudice, se richiesto,
può condannare la parte soccombente che non ha partecipato
alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una
somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle
spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di
mediazione.
Per la Pubblica Amministrazione che non partecipa alla mediazione
è inoltre previsto che
il giudice trasmette copia del provvedimento adottato al
pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei
conti,
e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti
vigilati all’autorità di vigilanza competente.
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CONSULENZA IN MEDIAZIONE |
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Nel corso del procedimento le parti possono avvalersi di periti
o esperti da scegliere tra gli iscritti degli albi dei
consulenti presso i tribunali. Cambia la previsione circa
l’utilizzo dell’elaborato peritale nel successivo giudizio.
Difatti, le parti in accordo possono prevedere che la perizia
sia producibile nella controversia giudiziale con le conseguenze
di cui all'articolo 116, comma 1 cpc. |