ART. 3
- NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della
controversia secondo diritto se le parti non hanno
espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme
concordemente scelte dalle parti.
3. In difetto della volontà delle
parti prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica
le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura
del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra
circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale
Arbitrale può tenere conto degli usi del commercio.
ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato, che
può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti
nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede
dell’arbitrato è presso la sede legale di Ismed Group.
3. In deroga a quanto previsto
dal comma 2, la Camera Arbitrale può fissare la sede
dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste
delle parti e di ogni altra circostanza.
4. La Camera Arbitrale, anche su
richiesta del Tribunale Arbitrale, può prevedere che si
svolgano in luogo diverso dalla sede prevista, udienze o
altri atti del procedimento.
ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è
scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione
arbitrale o successivamente sino alla costituzione del
Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le
parti, la lingua dell’arbitrato è quella determinata dalla
Camera Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può
autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua
diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i
documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua
dell’arbitrato.
ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE
DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli
atti presso la Camera Arbitrale in un originale per ciascuna
altra parte, in un originale per la Camera Arbitrale e in
tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti
vanno depositati in una copia per ciascuna altra parte, una
copia per la Camera Arbitrale e in tante copie quanti sono
gli arbitri. Il Tribunale Arbitrale può chiedere il deposito
di documenti in originale.
2. La Camera Arbitrale trasmette
alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi
gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera
raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni
altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
ART. 7 - TERMINI
1. I termini previsti dal
Regolamento o fissati dalla Camera Arbitrale o dal Tribunale
Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non
è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal
provvedimento che li fissa.
2. La Camera Arbitrale o il
Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza,
i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di
decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati
motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si
calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o
un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non
festivo.
II - LA FASE INIZIALE
ART. 8 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. La domanda è sottoscritta
dall’attore e dall’eventuale difensore e deve essere
compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed,
reperibile sul sito www.ismed.it e nelle sedi Ismed.
2. L’attore deve depositare la
domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale, secondo le
modalità contenute nella domanda stessa.
3. La domanda contiene:
a. il nome e il domicilio delle
parti;
b. l’oggetto e la descrizione
della controversia;
c. l’indicazione delle domande e
del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le
indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della
loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei
mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni
documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle
norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili
al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo
equità, sulla sede;
La domanda è accompagnata da:
g. un documento di identità
dell’attore in corso di validità;
h. il codice fiscale dell’attore;
i. la procura conferita al
difensore, se questo è stato nominato, corredata del
documento d’identità in corso di validità dello stesso;
j. la convenzione arbitrale.
4. Al momento del deposito della
domanda l’attore è tenuto a versare le spese di
registrazione previste nell’Allegato A al Regolamento, che
rimangono definitivamente acquisite dalla Camera Arbitrale.
5. La Camera Arbitrale trasmette
la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni
lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche
trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al
convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa
presso la Camera Arbitrale, che ne cura in ogni caso la
trasmissione al fine della decorrenza dei termini
regolamentari.
ART. 9 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve depositare
presso la Camera Arbitrale la memoria di risposta, con
eventuali domande riconvenzionali, entro venti giorni dal
ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla
Camera Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla
Camera Arbitrale per giustificati motivi.
2. La memoria di risposta è
sottoscritta dal convenuto e dal difensore, se questo è
stato nominato, e contiene:
a. il nome e il domicilio del
convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e
sommaria, della difesa;
c. l’indicazione delle eventuali
domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le
indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della
loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei
mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte
ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle
norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili
al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo
equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
La memoria di risposta è
accompagnata da:
g. un documento di identità del
convenuto in corso di validità;
h. il codice fiscale del
convenuto;
i. la procura conferita al
difensore, se questo è stato nominato, corredata del
documento d’identità in corso di validità dello stesso.
3. Al momento del deposito della
memoria di riposta il convenuto è tenuto a versare le spese
di registrazione previste nell’Allegato A al Regolamento,
che rimangono definitivamente acquisite dalla Camera
Arbitrale.
4. La Camera Arbitrale trasmette
la memoria di risposta all’attore entro sette giorni
lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche
trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore,
fermo restando il deposito della memoria stessa presso la
Camera Arbitrale.
5. Nel caso in cui il convenuto
non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in
sua assenza solo nei casi previsti dall’art. 1, comma 3 e
comma 6, lettera b.
6. In mancanza di adesione del
convenuto alla proposta di ricorrere a un arbitrato
disciplinato dal Regolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6,
lettera a, la Camera Arbitrale comunica all’attore che il
procedimento arbitrale non avrà luogo.
ART. 10 - INCOMPETENZA DEL
TRIBUNALE ARBITRALE
1. L’eccezione circa l’esistenza,
la validità, il contenuto, l'ampiezza e l’efficacia della
convenzione arbitrale o la regolare costituzione o la
competenza del Tribunale Arbitrale devono essere proposte, a
pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza
successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
2. Sulle eccezioni previste dal
comma 1 decide il Tribunale Arbitrale.
III - IL TRIBUNALE ARBITRALE
ART. 11 - NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Tribunale Arbitrale è
composto da un arbitro unico se non è diversamente stabilito
nella convenzione arbitrale o salvo diverso accordo delle
parti.
2. Salvo parere contrario anche
di una sola delle parti, la Camera Arbitrale può deferire la
controversia a un collegio di tre membri (collegio
arbitrale) se lo ritiene opportuno per la complessità o per
il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un
numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti
non hanno diversamente convenuto, è nominato dalla Camera
Arbitrale.
ART. 12 - NOMINA DELL’ARBITRO
UNICO
1. Se non è diversamente
stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è
nominato dalla Camera Arbitrale.
2. Se le parti hanno stabilito di
nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un
termine, tale termine viene assegnato dalla Camera
Arbitrale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto,
l’arbitro unico è nominato dalla Camera Arbitrale.
ART. 13 - NOMINA DEL COLLEGIO
ARBITRALE
1. Se non è diversamente
stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale
è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda
di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro;
se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dalla
Camera Arbitrale;
b. il presidente del Tribunale
Arbitrale è nominato dalla Camera Arbitrale. Le parti
possono stabilire che il presidente sia nominato di comune
accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli
arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle
parti o, in mancanza, assegnato dalla Camera Arbitrale, il
presidente è nominato dalla Camera Arbitrale.
ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI
NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
1. In presenza di una domanda
proposta da più parti o contro più parti, se al momento del
deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in
due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un
collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e la
Camera Arbitrale nomina il presidente, salvo che la
convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell’intero
collegio arbitrale o del presidente del collegio ad altri
soggetti.
2. Anche in deroga a quanto
previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del
deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano
in due unità, la Camera Arbitrale, senza tener conto di
alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale
Arbitrale.
ART. 15 - ELENCO DEGLI ARBITRI
Nei casi in cui la scelta
dell’arbitro o degli arbitri sia demandata alla Camera
Arbitrale, la stessa effettua la nomina attingendo dal
proprio elenco consultabile sul sito www.ismed.it o
reperibile nelle sedi Ismed.
ART. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI
ARBITRI
La Camera Arbitrale comunica agli
arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere per
iscritto alla Camera Arbitrale la dichiarazione di
accettazione entro sette giorni dalla ricezione della
comunicazione. Con la dichiarazione di accettazione, gli
arbitri accettano la nomina, il Regolamento, l’ammontare del
compenso per l’esecuzione dell’attività, il codice
deontologico dell‘arbitro adottato dalla Camera Arbitrale (o
Codice Deontologico).
ART. 17 - DICHIARAZIONE DI
INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Contestualmente alla
dichiarazione di accettazione, gli arbitri devono
trasmettere alla Camera Arbitrale la dichiarazione di
indipendenza.
2. Nella dichiarazione di
indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e
durata:
a. qualunque relazione con le
parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto
nell’arbitrato, in rapporto alla sua imparzialità e
indipendenza;
b. qualunque interesse personale
o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della
controversia;
c. qualunque pregiudizio o
riserva nei confronti della materia del contendere;
3. La Camera Arbitrale trasmette
copia della dichiarazione di indipendenza alle parti;
decorsi dieci giorni dalla ricezione, l’arbitro è confermato
dalla Camera Arbitrale se lo stesso ha accettato la nomina,
ha inviato la dichiarazione di indipendenza senza rilievi e
se le parti non hanno depositato alcuna ricusazione. In ogni
altro caso la Camera Arbitrale decide ai fini della conferma
dell’arbitro.
5. Anche durante il corso del
procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, in caso
di fatti sopravvenuti o su richiesta della Camera Arbitrale,
l’arbitro è tenuto a ripetere la dichiarazione di
indipendenza.
ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI
ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare
una istanza di ricusazione degli arbitri, per i motivi
previsti dall’art. 815 c.p.c..
2. L'istanza di ricusazione deve
essere depositata presso la Camera Arbitrale entro dieci
giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o
dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. La Camera Arbitrale comunica
agli arbitri e alle altre parti la pervenuta istanza di
ricusazione, assegnando loro un termine per l'invio di
eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione
decide la Camera Arbitrale.
5. Nel caso previsto dal comma 1
la Camera Arbitrale, o il Tribunale Arbitrale se costituito,
può sospendere il procedimento arbitrale.
ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI
ARBITRI
1. L'arbitro è sostituito con la
nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l'arbitro non accetta
l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l'arbitro non è confermato;
c. l’arbitro è revocato da tutte
le parti;
d. la Camera Arbitrale accoglie
l'istanza di ricusazione proposta nei confronti
dell'arbitro;
e. la Camera Arbitrale, sentite
le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la
violazione dei doveri imposti dal Regolamento e dal Codice
Deontologico o per altro grave motivo;
f. l’arbitro è assente ad almeno
due udienze consecutive;
g. l'arbitro decede ovvero non è
più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o
per altro grave motivo.
2. La Camera Arbitrale, o il
Tribunale Arbitrale se costituito, può sospendere il
procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma
1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo
per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90
giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato
dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da
sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua
volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla
Camera Arbitrale.
4. Nei casi in cui l’arbitro è
nominato dalla Camera Arbitrale, quest’ultima, ha facoltà di
sostituirlo in qualsiasi fase del procedimento.
5. La Camera Arbitrale determina
l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito,
tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della
sostituzione.
6. In caso di sostituzione
dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito
può disporre la rinnovazione totale o parziale del
procedimento svoltosi fino a quel momento.
IV – IL PROCEDIMENTO
ART. 20 - COSTITUZIONE DEL
TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale convoca
gli arbitri per la visione degli atti introduttivi e dei
documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo
iniziale previsto nell’art. 38.
2. Gli arbitri si costituiscono
in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui
hanno preso visione degli atti e dei documenti. Tale termine
può essere prorogato dalla Camera Arbitrale per giustificati
motivi.
3. La costituzione del Tribunale
Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e
sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini
relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di
arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la
Camera Arbitrale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti
e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del
Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE
ARBITRALE
1. Il Tribunale Arbitrale non può
concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva
diversa disposizione di legge.
2. Il Tribunale Arbitrale
investito di più procedimenti pendenti può disporne la
riunione, se li ritiene connessi.
3. Se più controversie pendono
nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può
disporne la separazione.
ART. 22 - INTERVENTO DEL TERZO
1. L’intervento volontario o la
chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con
l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso del
Tribunale Arbitrale.
2. L’intervento del terzo implica
l’accettazione della nomina del Tribunale Arbitrale già
costituito.
3. Per quanto non diversamente
disposto si applicano le disposizioni dell’art. 816
quinquies c.p.c..
ART. 23 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE
ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il
lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate
a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale
degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere
redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo
presidente del Tribunale Arbitrale.
ART. 24 - UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal
Tribunale Arbitrale, in concerto con la Camera Arbitrale che
comunica la data alle parti.
2. Le parti possono comparire
alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i
necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di
procura.
3. Le udienze del Tribunale
Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
ART. 25 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Arbitrale
istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le
modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta
liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia
di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al
procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può
delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio
membro.
ART. 26 - CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può
richiedere la nomina, su istanza di parte o d’ufficio, di
uno o più consulenti tecnici che possiedano specifiche
competenze tecniche, delegando la nomina alla Camera
Arbitrale, che attinge al proprio elenco dei consulenti
tecnici d’ufficio.
2. Quando non può procedere ai
sensi del comma 1, la Camera Arbitrale può nominare uno o
più consulenti tecnici iscritti negli albi dei consulenti
presso i tribunali.
3. Il consulente tecnico
d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal
Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina
della ricusazione prevista per gli arbitri.
4. Se sono nominati consulenti
d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti
tecnici.
5. Il consulente tecnico
d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici
di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni
peritali.
6. L’attività del consulente
tecnico d’ufficio non può aver inizio sino a che le parti, o
una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto
dalla Camera Arbitrale nell’ammontare prevedibilmente
sufficiente a coprire l’onorario e le spese del consulente
medesimo. Successivamente, se necessario, la Camera
Arbitrale richiede le necessarie integrazioni.
ART. 27 - DOMANDE NUOVE PROPOSTE
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Tribunale Arbitrale, tenuto
conto dello stato del procedimento, decide in merito alle
domande nuove proposte dalle parti nel caso in cui ricorrano
tutte le seguenti circostanze:
a. la nuova domanda è
oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del
procedimento arbitrale;
b. la parte contro la quale la
domanda nuova è proposta dichiara di accettare il
contraddittorio o non propone eccezione preliminare di
inammissibilità nel merito.
2. In ogni caso, il Tribunale
Arbitrale fissa un congruo termine entro il quale le altre
parti possono replicare per iscritto alle domande nuove.
ART. 28 - PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento
maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale
Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le
parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può,
inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie
conclusionali, memorie di replica e un’udienza di
discussione finale.
3. Dopo la chiusura
dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove
domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi
documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva
diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si
applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale
ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente
all’oggetto di tale lodo.
ART. 29 - TRANSAZIONE E RINUNCIA
AGLI ATTI
Le parti o i loro difensori
comunicano alla Camera Arbitrale la rinuncia agli atti a
seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il
Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.
V - IL LODO ARBITRALE
ART. 30 - DELIBERAZIONE, FORMA E
CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato a
maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli
arbitri ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può
chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato
dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo deve contenere:
a. il nome degli arbitri;
b. l'indicazione della sede
dell'arbitrato;
c. l'indicazione delle parti;
d. l'indicazione della
convenzione di arbitrato;
e. l’indicazione delle
conclusioni delle parti;
f. l'esposizione sommaria dei
motivi;
g. il dispositivo;
h. la sottoscrizione degli
arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è
sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso è
stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli
altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
i. la data delle sottoscrizioni
degli arbitri. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi
e tempi diversi.
ART. 31 - DEPOSITO E
COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale
deposita il lodo presso la Camera Arbitrale in tanti
originali quante sono le parti più uno.
2. La Camera Arbitrale trasmette
ad ogni parte un originale o copia conforme del lodo entro
dieci giorni dalla data del deposito.
ART. 32 - TERMINE PER IL DEPOSITO
DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deve
depositare presso la Camera Arbitrale il lodo definitivo
entro 180 giorni dalla sua costituzione salvo diverso
accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. Il termine per il deposito del
lodo può essere prorogato dal Tribunale Arbitrale di
centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una
volta nell’ambito di ciascuno di essi: - se debbono essere
assunti mezzi di prova; - se è disposta consulenza tecnica
d’ufficio; - se è pronunciato un lodo non definitivo o un
lodo parziale; - se è modificata la composizione del
Tribunale Arbitrale.
3. Il termine per il deposito del
lodo può essere prorogato su concorde richiesta scritta
delle parti e, in ogni caso, dal Tribunale Arbitrale.
4. Il termine è sospeso dalla
Camera Arbitrale, o dal Tribunale Arbitrale se costituito,
oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento,
in presenza di altro giustificato motivo.
ART. 33 - LODO PARZIALE E LODO
NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale può
pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Al lodo parziale e al lodo non
definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul
lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle
spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 34 - CORREZIONE DEL LODO
1. L'istanza di correzione deve
essere depositata presso la Camera Arbitrale entro 30 giorni
dal ricevimento del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale,
sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni
dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale
Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del
lodo.
4. In ogni caso, nessun onere
aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa
determinazione ad opera della Camera Arbitrale.
VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 35 - VALORE DELLA
CONTROVERSIA
La Camera Arbitrale determina il
valore della controversia secondo i criteri contenuti nel
seguente articolo.
ART. 36 - CRITERI DI
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia,
ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato
dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. Tutte le domande formulate
dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di
condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della
controversia.
3. Se la parte formula domande in
via principale e in via subordinata, viene considerata, ai
fini del valore della controversia, la sola domanda in via
principale.
4. Se la quantificazione del
credito oggetto della domanda o dell'eccezione di
compensazione richiede la preliminare valutazione di più
pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in
via subordinata tra di loro, il valore della controversia è
determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
5. Se la parte chiede
l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia
dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una
sola parte di esso, il valore della domanda è determinato
dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
6. Il valore del credito eccepito
in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale
al valore del credito azionato dalla controparte. Se è
superiore, si calcola la sola eccedenza.
7. Se una parte, in sede di
precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle
domande precedentemente formulate, si calcola il valore
delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale
ha svolto le attività di accertamento.
8. Se il valore della
controversia non è determinato né determinabile, la Camera
Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
ART. 37 - COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione dei costi del
procedimento è disposta dalla Camera Arbitrale, prima del
deposito del lodo.
2. Il provvedimento di
liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale
Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi
contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Camera
Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale
Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese
tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude
prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la
liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla
Camera Arbitrale.
4. I costi del procedimento sono
composti dalle seguenti voci:
a. spese di registrazione;
b. onorari della Camera
Arbitrale, comprensivi di quelli del Tribunale Arbitrale;
c. onorari dei consulenti tecnici
d'ufficio;
d. rimborsi spese della Camera
Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera
Arbitrale, comprensivi degli onorari del Tribunale
Arbitrale, sono determinati in base al valore della
controversia, secondo le tariffe contenute nell’Allegato A.
Le spese di registrazione non sono in nessun caso
rimborsabili.
6. Sono comprese negli onorari
della Camera Arbitrale le seguenti attività: - gestione e
amministrazione dei procedimenti di arbitrato; - ricevimento
e trasmissione degli atti; - ospitalità delle udienze nei
propri locali; - presenza del personale alle udienze e
verbalizzazione delle udienze.
7. Sono escluse dagli onorari
della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento
specifico le seguenti attività o servizi: - comunicazioni,
notifiche e convocazioni delle parti degli arbitri e delle
udienze; - fotocopiature di atti e documenti depositati
dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le
eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Camera
Arbitrale per il consulente tecnico d’ufficio; -
regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti
(apposizione marche); - registrazione audio delle udienze e
relativa trascrizione; - servizi di interpretariato; -
videoconferenza; - spese di trasferta del personale della
Camera Arbitrale eventualmente presente alle udienze che si
tengano fuori dai propri locali; - fotocopiatura di atti e
documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.
8. La Camera Arbitrale determina
gli onorari spettanti al Tribunale Arbitrale.
9. Gli onorari dei consulenti
tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento,
anche tenendo conto della tariffa professionale, della
tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
10. I rimborsi spese degli
arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere
comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di
loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi
onorari.
11. In ogni caso le parti sono
tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro,
dei costi del procedimento arbitrale e delle spese e dei
rimborsi derivanti o connessi al suo espletamento.
ART. 38 - DEPOSITO DEI FONDI
1. Dopo lo scambio degli atti
introduttivi, la Camera Arbitrale richiede alle parti un
fondo iniziale non inferiore alla meta’ di quanto
prevedibilmente dovuto quale costo del procedimento,
fissando un termine per i relativi depositi.
2. La Camera Arbitrale può
richiedere alle parti successive integrazioni del fondo
iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di
variazione del valore della controversia, fissando un
termine per i depositi.
3. La Camera Arbitrale richiede
il saldo dei costi del procedimento a seguito della
liquidazione finale disposta dalla stessa e prima del
deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
4. Qualora la chiusura del
procedimento abbia luogo prima della pronuncia del lodo, ciò
non può comportare in nessun caso il rimborso dei fondi già
versati dalle parti.
ART. 39 - MANCATO DEPOSITO DEI
FONDI
1. Se una parte non deposita
l'importo richiesto, la Camera Arbitrale può richiederlo
all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato
deposito entro il termine fissato, la Camera Arbitrale può
sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda
per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata
dalla Camera Arbitrale, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla
comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal
comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la
Camera Arbitrale può dichiarare l'estinzione del
procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale
vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia
della convenzione arbitrale e senza che ciò possa comportare
in nessun caso il rimborso dei fondi già versati dalle
parti.
ART. 40 - CHIUSURA ANTICIPATA DEL
PROCEDIMENTO
1. Qualora la chiusura del
procedimento abbia luogo prima della pronuncia del lodo, ciò
non può comportare in nessun caso il rimborso dei fondi già
versati dalle parti.
2. Se la chiusura del
procedimento avviene per qualsiasi causa prima che il
Tribunale Arbitrale abbia dichiarato la chiusura
dell'istruzione e invitato le parti a precisare le
conclusioni, le parti sono comunque tenute a versare i costi
del procedimento nella seguente misura:
a. per intero le voci indicate
nell’art. 37, comma 4, lettere a, c, d, e nel comma 7;
b. per metà gli onorari della
Camera Arbitrale indicati nell’art. 37, comma 4, lettera b.
3. Se la chiusura del
procedimento avviene per qualsiasi causa successivamente a
quando il Tribunale Arbitrale abbia dichiarato la chiusura
dell'istruzione e invitato le parti a precisare le
conclusioni, le parti sono tenute a versare per intero i
costi del procedimento indicati nell’art. 37.
4. Rimane fatto salvo in ogni
caso quanto contenuto nell’art. 37, comma 11.
VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 41 - RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti,
il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a
osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta
salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la
tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Camera
Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei
lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle
parti resa per iscritto nel corso del procedimento.
ART. 42 - ESCLUSIONE DI
RESPONSABILITÀ
È esclusa qualsiasi
responsabilità in capo a Ismed, ivi inclusi i propri
dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o
omissione connessa allo svolgimento del procedimento
arbitrale.
ART. 43 - CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI
La Camera Arbitrale, dopo la
conclusione del procedimento arbitrale, non conserva i
documenti depositati. Se le Parti desiderano la restituzione
dei documenti, devono farne richiesta scritta alla Camera
Arbitrale entro trenta giorni dalla conclusione del
procedimento.
VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2015 e si applica a tutti i
procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del
medesimo. Ismed può integrare, modificare e sostituire il
presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove
regole entrano in vigore. |
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