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REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. La Camera Arbitrale Ismed (o Camera Arbitrale), istituita da Ismed Group (o Ismed) amministra i procedimenti di arbitrato secondo il presente regolamento (Regolamento).
2. Le parti possono ricorrere all’arbitrato per controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge.
3. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale Ismed o a Ismed o a Ismed Group tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
4. In caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal Regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
5. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
6. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Camera Arbitrale.
7. In caso di contestazione sull’interpretazione del Regolamento decide il Tribunale Arbitrale.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento.
2. Sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale le parti possono chiedere di comune accordo la modifica di una o più norme del Regolamento.
3. In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
4. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme concordemente scelte dalle parti.
3. In difetto della volontà delle parti prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale può tenere conto degli usi del commercio.

ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è presso la sede legale di Ismed Group.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Camera Arbitrale può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. La Camera Arbitrale, anche su richiesta del Tribunale Arbitrale, può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede prevista, udienze o altri atti del procedimento.

ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è quella determinata dalla Camera Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli atti presso la Camera Arbitrale in un originale per ciascuna altra parte, in un originale per la Camera Arbitrale e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per ciascuna altra parte, una copia per la Camera Arbitrale e in tante copie quanti sono gli arbitri. Il Tribunale Arbitrale può chiedere il deposito di documenti in originale.
2. La Camera Arbitrale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

ART. 7 - TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Camera Arbitrale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. La Camera Arbitrale o il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

II - LA FASE INIZIALE

ART. 8 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. La domanda è sottoscritta dall’attore e dall’eventuale difensore e deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed, reperibile sul sito www.ismed.it e nelle sedi Ismed.
2. L’attore deve depositare la domanda di arbitrato presso la Camera Arbitrale, secondo le modalità contenute nella domanda stessa.
3. La domanda contiene:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. l’oggetto e la descrizione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede;
La domanda è accompagnata da:
g. un documento di identità dell’attore in corso di validità;
h. il codice fiscale dell’attore;
i. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato, corredata del documento d’identità in corso di validità dello stesso;
j. la convenzione arbitrale.
4. Al momento del deposito della domanda l’attore è tenuto a versare le spese di registrazione previste nell’Allegato A al Regolamento, che rimangono definitivamente acquisite dalla Camera Arbitrale.
5. La Camera Arbitrale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Camera Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

ART. 9 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve depositare presso la Camera Arbitrale la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Camera Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Camera Arbitrale per giustificati motivi.
2. La memoria di risposta è sottoscritta dal convenuto e dal difensore, se questo è stato nominato, e contiene:
a. il nome e il domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
La memoria di risposta è accompagnata da:
g. un documento di identità del convenuto in corso di validità;
h. il codice fiscale del convenuto;
i. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato, corredata del documento d’identità in corso di validità dello stesso.
3. Al momento del deposito della memoria di riposta il convenuto è tenuto a versare le spese di registrazione previste nell’Allegato A al Regolamento, che rimangono definitivamente acquisite dalla Camera Arbitrale.
4. La Camera Arbitrale trasmette la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Camera Arbitrale.
5. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza solo nei casi previsti dall’art. 1, comma 3 e comma 6, lettera b.
6. In mancanza di adesione del convenuto alla proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a, la Camera Arbitrale comunica all’attore che il procedimento arbitrale non avrà luogo.

ART. 10 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. L’eccezione circa l’esistenza, la validità, il contenuto, l'ampiezza e l’efficacia della convenzione arbitrale o la regolare costituzione o la competenza del Tribunale Arbitrale devono essere proposte, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
2. Sulle eccezioni previste dal comma 1 decide il Tribunale Arbitrale.

III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 11 - NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o salvo diverso accordo delle parti.
2. Salvo parere contrario anche di una sola delle parti, la Camera Arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri (collegio arbitrale) se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 12 - NOMINA DELL’ARBITRO UNICO
1. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dalla Camera Arbitrale.
2. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Camera Arbitrale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 13 - NOMINA DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale;
b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dalla Camera Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Camera Arbitrale, il presidente è nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e la Camera Arbitrale nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell’intero collegio arbitrale o del presidente del collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, la Camera Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.

ART. 15 - ELENCO DEGLI ARBITRI
Nei casi in cui la scelta dell’arbitro o degli arbitri sia demandata alla Camera Arbitrale, la stessa effettua la nomina attingendo dal proprio elenco consultabile sul sito www.ismed.it o reperibile nelle sedi Ismed.

ART. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Camera Arbitrale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere per iscritto alla Camera Arbitrale la dichiarazione di accettazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Con la dichiarazione di accettazione, gli arbitri accettano la nomina, il Regolamento, l’ammontare del compenso per l’esecuzione dell’attività, il codice deontologico dell‘arbitro adottato dalla Camera Arbitrale (o Codice Deontologico).

ART. 17 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Contestualmente alla dichiarazione di accettazione, gli arbitri devono trasmettere alla Camera Arbitrale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
3. La Camera Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti; decorsi dieci giorni dalla ricezione, l’arbitro è confermato dalla Camera Arbitrale se lo stesso ha accettato la nomina, ha inviato la dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno depositato alcuna ricusazione. In ogni altro caso la Camera Arbitrale decide ai fini della conferma dell’arbitro.
5. Anche durante il corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta della Camera Arbitrale, l’arbitro è tenuto a ripetere la dichiarazione di indipendenza.

ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare una istanza di ricusazione degli arbitri, per i motivi previsti dall’art. 815 c.p.c..
2. L'istanza di ricusazione deve essere depositata presso la Camera Arbitrale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. La Camera Arbitrale comunica agli arbitri e alle altre parti la pervenuta istanza di ricusazione, assegnando loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale.
5. Nel caso previsto dal comma 1 la Camera Arbitrale, o il Tribunale Arbitrale se costituito, può sospendere il procedimento arbitrale.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l'arbitro non è confermato;
c. l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d. la Camera Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
e. la Camera Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento e dal Codice Deontologico o per altro grave motivo;
f. l’arbitro è assente ad almeno due udienze consecutive;
g. l'arbitro decede ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Camera Arbitrale, o il Tribunale Arbitrale se costituito, può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale.
4. Nei casi in cui l’arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale, quest’ultima, ha facoltà di sostituirlo in qualsiasi fase del procedimento.
5. La Camera Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
6. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IV – IL PROCEDIMENTO

ART. 20 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale convoca gli arbitri per la visione degli atti introduttivi e dei documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale previsto nell’art. 38.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno preso visione degli atti e dei documenti. Tale termine può essere prorogato dalla Camera Arbitrale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Il Tribunale Arbitrale non può concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
2. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi.
3. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.

ART. 22 - INTERVENTO DEL TERZO
1. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso del Tribunale Arbitrale.
2. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale Arbitrale già costituito.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni dell’art. 816 quinquies c.p.c..

ART. 23 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

ART. 24 - UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, in concerto con la Camera Arbitrale che comunica la data alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 25 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

ART. 26 - CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può richiedere la nomina, su istanza di parte o d’ufficio, di uno o più consulenti tecnici che possiedano specifiche competenze tecniche, delegando la nomina alla Camera Arbitrale, che attinge al proprio elenco dei consulenti tecnici d’ufficio.
2. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, la Camera Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
3. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
4. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
5. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
6. L’attività del consulente tecnico d’ufficio non può aver inizio sino a che le parti, o una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Camera Arbitrale nell’ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l’onorario e le spese del consulente medesimo. Successivamente, se necessario, la Camera Arbitrale richiede le necessarie integrazioni.

ART. 27 - DOMANDE NUOVE PROPOSTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Tribunale Arbitrale, tenuto conto dello stato del procedimento, decide in merito alle domande nuove proposte dalle parti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti circostanze:
a. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale;
b. la parte contro la quale la domanda nuova è proposta dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale fissa un congruo termine entro il quale le altre parti possono replicare per iscritto alle domande nuove.

ART. 28 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.

ART. 29 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
Le parti o i loro difensori comunicano alla Camera Arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

V - IL LODO ARBITRALE

ART. 30 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Il lodo deve contenere:
a. il nome degli arbitri;
b. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
c. l'indicazione delle parti;
d. l'indicazione della convenzione di arbitrato;
e. l’indicazione delle conclusioni delle parti;
f. l'esposizione sommaria dei motivi;
g. il dispositivo;
h. la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
i. la data delle sottoscrizioni degli arbitri. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

ART. 31 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Camera Arbitrale trasmette ad ogni parte un originale o copia conforme del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

ART. 32 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Camera Arbitrale il lodo definitivo entro 180 giorni dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dal Tribunale Arbitrale di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi: - se debbono essere assunti mezzi di prova; - se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; - se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; - se è modificata la composizione del Tribunale Arbitrale.
3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato su concorde richiesta scritta delle parti e, in ogni caso, dal Tribunale Arbitrale.
4. Il termine è sospeso dalla Camera Arbitrale, o dal Tribunale Arbitrale se costituito, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 33 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 34 - CORREZIONE DEL LODO
1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Camera Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO

ART. 35 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
La Camera Arbitrale determina il valore della controversia secondo i criteri contenuti nel seguente articolo.

ART. 36 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
3. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
4. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
5. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
6. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
7. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
8. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

ART. 37 - COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Camera Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dalla Camera Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Camera Arbitrale.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. spese di registrazione;
b. onorari della Camera Arbitrale, comprensivi di quelli del Tribunale Arbitrale;
c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale, comprensivi degli onorari del Tribunale Arbitrale, sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe contenute nell’Allegato A. Le spese di registrazione non sono in nessun caso rimborsabili.
6. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale le seguenti attività: - gestione e amministrazione dei procedimenti di arbitrato; - ricevimento e trasmissione degli atti; - ospitalità delle udienze nei propri locali; - presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze.
7. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico le seguenti attività o servizi: - comunicazioni, notifiche e convocazioni delle parti degli arbitri e delle udienze; - fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Camera Arbitrale per il consulente tecnico d’ufficio; - regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche); - registrazione audio delle udienze e relativa trascrizione; - servizi di interpretariato; - videoconferenza; - spese di trasferta del personale della Camera Arbitrale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali; - fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.
8. La Camera Arbitrale determina gli onorari spettanti al Tribunale Arbitrale.
9. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
10. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
11. In ogni caso le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro, dei costi del procedimento arbitrale e delle spese e dei rimborsi derivanti o connessi al suo espletamento.

ART. 38 - DEPOSITO DEI FONDI
1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Camera Arbitrale richiede alle parti un fondo iniziale non inferiore alla meta’ di quanto prevedibilmente dovuto quale costo del procedimento, fissando un termine per i relativi depositi.
2. La Camera Arbitrale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. La Camera Arbitrale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla stessa e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
4. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo prima della pronuncia del lodo, ciò non può comportare in nessun caso il rimborso dei fondi già versati dalle parti.

ART. 39 - MANCATO DEPOSITO DEI FONDI
1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Camera Arbitrale può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Camera Arbitrale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Camera Arbitrale, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia della convenzione arbitrale e senza che ciò possa comportare in nessun caso il rimborso dei fondi già versati dalle parti.

ART. 40 - CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO
1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo prima della pronuncia del lodo, ciò non può comportare in nessun caso il rimborso dei fondi già versati dalle parti.
2. Se la chiusura del procedimento avviene per qualsiasi causa prima che il Tribunale Arbitrale abbia dichiarato la chiusura dell'istruzione e invitato le parti a precisare le conclusioni, le parti sono comunque tenute a versare i costi del procedimento nella seguente misura:
a. per intero le voci indicate nell’art. 37, comma 4, lettere a, c, d, e nel comma 7;
b. per metà gli onorari della Camera Arbitrale indicati nell’art. 37, comma 4, lettera b.
3. Se la chiusura del procedimento avviene per qualsiasi causa successivamente a quando il Tribunale Arbitrale abbia dichiarato la chiusura dell'istruzione e invitato le parti a precisare le conclusioni, le parti sono tenute a versare per intero i costi del procedimento indicati nell’art. 37.
4. Rimane fatto salvo in ogni caso quanto contenuto nell’art. 37, comma 11.

VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti resa per iscritto nel corso del procedimento.

ART. 42 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
È esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ismed, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento del procedimento arbitrale.

ART. 43 - CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
La Camera Arbitrale, dopo la conclusione del procedimento arbitrale, non conserva i documenti depositati. Se le Parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta scritta alla Camera Arbitrale entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento.

VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 e si applica a tutti i procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del medesimo. Ismed può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore.
     
     
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