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a
cura di Giovanna Crocè
La mediazione delegata ex officio iudicis, prevista
dall’art. 5 quater, D. Lgs 28/2010, deve ritenersi
applicabile a tutte le controversie relative a diritti
disponibili, in qualunque grado del giudizio e fino alla
precisazione delle conclusioni o discussione e deve
concretizzarsi in un effettivo tentativo di conciliazione.
Il Tribunale di Castrovillari, con ampia motivazione,
si è pronunciato sulla possibilità di disporre mediazione
delegata ex art. 5 quater D. Lgs 28/2010
in tutti i giudizi che abbiano ad oggetto diritti
disponibili, in ogni stato e grado del procedimento.
Il Giudice, nel giudizio giunto in fase di precisazione
delle conclusioni, dopo aver esperito una completa
istruttoria mediante prova per testi e ctu, rilevata
l’impossibilità di trattare la causa stante lo stato del
ruolo e la priorità attribuita alle cause più risalenti, ha
invitato le parti ha disposto l’esperimento del procedimento
di mediazione ex art. 5 quater D Lgs
28/2010.
È interessante esaminare il ragionato percorso motivazione
reso dal Tribunale.
La norma richiamata ad applicata dal GI dispone che “Il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al
momento della precisazione delle conclusioni, valutata la
natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può
disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un
procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6”.
Il Giudice, quindi, può disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione, in qualunque grado del giudizio,
anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni
o discussione, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione ed il comportamento delle parti.
Il Tribunale di Castrovillari, richiamando precedenti della
giurisprudenza di merito (Tribunale Prato 16 gennaio 2012;
Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013; Tribunale Brescia 28
novembre 2013) ha evidenziato come la procedura delegata
possa essere esperita in tutti i giudizi aventi ad oggetto
diritti disponibili ed anche qualora sia già fallita
l’eventuale precedente conciliazione obbligatoria.
Il Giudice, poi, ha puntualizzato i vantaggi per le parti
del giudizio de quo, visto lo stato istruttorio del
procedimento con domande ed eccezioni cristallizzate dalla
fase avanzata del procedimento con le relative preclusioni,
con l’ulteriore vantaggio di contenere i costi processuali,
giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso ed
evitare i prevedibili successivi gradi del giudizio.
L’ordinanza in commento coglie in pieno la finalità
deflattiva perseguita dal legislatore di “spostare” alcune
controversie al di fuori dei Tribunali o favorirne una
soluzione conciliativa stragiudiziale come opzione
irrinunciabile, per la quale va garantita l’effettività e
l’agevole percorribilità.
Il Giudice, poi, ha invitato espressamente le parti a “prendere
una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione
delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne
l’esito positivo”, cogliendo anche in tal caso, la
ratio della recente riforma Cartabia in merito al tentativo
“effettivo” di raggiungere un accordo conciliativo. Il
legislatore, infatti, riformulando l’art. 8 del D.lgs
28/2010, ha previsto la necessaria partecipazione personale
ed ha disposto che le parti e gli avvocati che le assistono
cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un
effettivo confronto sulle questioni controverse.
È evidente pertanto che, nel caso di specie, per assolvere
l’obbligo disposto dal GI, non sarà sufficiente che le parti
instaurino un procedimento di mediazione, ma sarà necessario
che le stesse diano concreta prova del reale adoperarsi per
il raggiungimento di un accordo. |
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI |
Sezione civile |
ORDINANZA |
740 / 2018 R.G |
Il Giudice, dott.ssa Simona
Graziuso,
premesso che l’udienza del 19/12/2023 è stata sostituita dal
deposito di note scritte secondo le modalità previste
dall’art. 127-ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti;
stante l’obbligo di dare attuazione a quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Tribunale n. 2/24 relativo
all’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la
realizzazione degli obiettivi fissati dal PNRR per il 2024
che prevede, per la necessità di assicurare,
prioritariamente, entro il 2024, la definizione delle cause
iscritte fino al 31.12.2016, che la trattazione dei
procedimenti iscritti fino al 31.12.2016 debba avere
precedenza assoluta rispetto ad ogni altro procedimento in
decisione ad esclusione di quelli relativi al settore
famiglia; ritenuto che in considerazione del numero delle
cause iscritte fino al 31.12.2016 pendenti sul ruolo della
scrivente non sia possibile, allo stato, provvedere alla
trattazione della causa, dovendo, pertanto , disporre rinvio
per i medesimi incombenti; ritenuto opportuno disporre,
nelle more, la mediazione delegata ex officio iudicis,
prevista dall’art. 5-quater, D.lgs. n. 28/2010,
tenuto conto dei rilievi che seguono: |
- la norma citata prevede testualmente quanto segue: “Il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al
momento della precisazione delle conclusioni, valutata
la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può
disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un
procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 6”;
- dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di
appello e fino alla precisazione delle conclusioni o
discussione, il Giudice, valutata la natura della causa,
lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle
parti, può disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione;
- la procedura non è impedita dal fallimento
dell’eventuale precedente conciliazione obbligatoria
(cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
- il disposto di cui all’art. 5-quater,
D.lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le
controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione
obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una
condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal
senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza
di Merito 2012, 5, 1078);
- la procedura di mediazione delegata potenzialmente
si applica a tutte le controversie relative a diritti
disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre
2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale
Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale
Brescia 28 novembre 2013);
- nel caso di specie, la mediazione delegata ex
officio iudicis, prevista dall’art. 5-quater,
D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna,
considerando:
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- la possibilità di valutare
concretamente l’esito della presente causa, sulla base delle
domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai
definitivamente cristallizzate (essendo maturate le
preclusioni di merito), nonché dei documenti prodotti;
- l’evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
l’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione
del contenzioso tra le attuali parti in causa;
- il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di
giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui
potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
- l’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore
notevole aggravio di costi processuali;
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- ritenuto,
pertanto, di dover disporre l'esperimento di un procedimento
di mediazione;
- ritenuto opportuno invitare le parti a
prendere una precisa posizione conciliativa in sede di
mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per
assicurarne l’esito positivo;
- ritenuto opportuno applicare l’art. 127-ter
c.p.c.; |
P.Q.M. |
DISPONE l'esperimento del
procedimento di mediazione ex art. 5-quater, D.lgs.
n. 28/2010;
RINVIA per la verifica dell’esito della
mediazione all’udienza del 23/10/2024 disponendone la
sostituzione con il deposito in telematico di sintetiche
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex
art.127-ter c.p.c., da inviarsi a cura delle parti
entro il termine perentorio coincidente con il giorno della
predetta udienza, con invito a depositare le predette note
entro le ore 9.00.
Si comunichi. |
Il Giudice
dott.ssa Simona Graziuso |
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