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I principi stabiliti per la mediazione
obbligatoria sono applicabili alla mediazione
discrezionale disposta dal giudice d'appello ex art.
5 comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 | Sezione
Giurisprudenza |
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completa |
a
cura di Giovanna Crocè
La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte
di Cassazione n. 8473/2019, ha ribadito i principi in essa
contenuti ed evidenziato l’intenzione della stessa Corte, di
darvi “incondizionata continuità”, anche in caso di
mediazione discrezionale disposta dal Giudice di appello.
"- nel procedimento di
mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del
2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione
personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore;
- nella comparizione
obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentante sostanziale,
eventualmente nella persona dello stesso difensore che
l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di
apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità
può ritenersi realizzata al termine del primo incontro
davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti,
richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente
informate sulla mediazione, comunichino la propria
indisponibilità di procedere oltre.
A questi principi, stabiliti per
la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo
alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello
del D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 (Cass. n.
40035/2021; cfr. altresì Cass. n. 22736/2021; n.
25155/2010), la Corte intende dare incondizionata
continuità”. |
Corte di Cassazione, Seconda Sez.
Civile, ordinanza n. 13029 del 26 aprile 2022 |
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LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: |
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FELICE MANNA - Presidente -
ALDO CARRAIO - Consigliere -
GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere -
MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
LUCA VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente |
ORDINANZA |
sul ricorso 20011-2017 proposto
da: (omissis) rappresentata dal procuratore speciale
(omissis)
rappresentata e difesa dall'avv. virtù di procura speciale
in calce al ricorso; ricorrente |
contro |
(omissis) elettivamente
domiciliati in (omissis) presso lo studio dell'avv.
rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis) e (omissis) in
virtù di procura Speciale in calce al controricorso;
(omissis) -
controricorrente
avverso la sentenza della Corte
d'appello di Firenze n. 1066/2017, depositata il 10 maggio
2017
Oggetto Successioni
- udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Dott.
Giuseppe Tedesco.
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FATTI DI CAUSA |
Per quanto interessa in questa
sede, la Corte d'appello di Firenze, nella controversia
ereditaria derivante dalla morte di (omissis) fra i figli
(omissis) e il coniuge di lui (omissis) (omissis) ha
dichiarato improcedibile l'appello proposto da ("i"")
(omissis) a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla
procedura di mediazione ordinata dalla Corte d'appello ai
sensi dell'art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 2010 e
successive modifiche.
In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità
dell'appello principale, ha dichiarato inefficace l'appello
incidentale di (omissis)
La Corte di merito ha rilevato che la procedura fu avviata,
ma l'appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo
di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale,
di non acconsentire all'inizio della procedura.
Secondo la Corte d'appello, in caso di mediazione disposta
dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le
parti compaiano personalmente e che la mediazione sia
effettivamente avviata. "Solo la mancanza di un accordo, che
presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra
le parti, consente di avere per avverata la condizione di
procedibilità". Tale ratio detidendi è oggetto dell'unico
motivo di ricorso proposto da (omissis) , con il quale si
sostiene che la sanzione della improcedibilità, anche in
caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegne,
su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione
dell'istanza da parte dell'attore, libere le altre parte di
rifiutarsi • di darvi seguito, salve le conseguenze previste
nell'art. 8 del D. lgs n. 28 del 2010.
(omissis) hanno resistito con controricorso. I
controricorrenti hanno depositato memoria.
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RAGIONI DELLA DECISIONE |
Il ricorso è manifestamente
fondato. Secondo la Corte d'appello, affinché l'ordine
giudiziale possa ritenersi correttamente eseguita e la
condizione di procedibilità verificata, la mediazione deve
svolgersi effettivamente; a tal fine le parti avrebbero
l'onere di comparire personalmente innanzi al mediatore.
Sarebbe inoltre indispensabile, al fine di considerare
attuata la condizione di procedibilità, che si dia effettivo
corso alla mediazione.
Quindi quella condizione non potrebbe dirsi realizzata
quando non si verifichi, a causa delle indisponibilità delle
parti, un effettivo tentativo di mediazione.
In materia, però, è intervenuta la Corte di cassazione
(Cass. n. 2019/8473), che ha dato sulla questione una
soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di
diritto: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria
disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010 e successive
modifiche, è necessaria la Comparizione personale delle
parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella
comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può
anche farsi sostituire da un proprio rappresentante
sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso
difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione,
purché dotato di apposita procura sostanziale; - la
condizione di procedibilità può ritenersi
realizzata al termine del primo incontro davanti al
mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal
mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla
mediazione, comunichino la propria indisponibilità di
procedere oltre".
A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria,
ma applicabili allo stesso modo alla mediazione
discrezionale disposta dal giudice d'appello e Al. art. 5,
comma 2, del d. Igs. n. 28 del 2010
(Cass. n. Ric. 2017 n. 18918 sez. 52 - ud. 09-02-2022 -3-
40035/2021; cfr. altresì Cass. n. 22736/2021; n.
25155/2010), la Corte intende dare incondizionata
continuità, conseguendone, pertanto, l'accoglimento del
motivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Si
impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio
della causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa
composizione perché decida sulle impugnazioni e liquidi le
spese del presente giudizio. |
P.Q.M. |
accoglie il ricorso; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa
alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione
anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9
febbraio 2022.
Il Presidente |
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