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PNRR e ADR: prospettive per le imprese e gli avvocati | Sezione ADE e IMPRESA

Avvocatura e Impresa due mondi apparentemente lontani, ma che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si intersecano.
Gli interventi del PNRR si snodano in sei assi principali tracciati dalle “Missioni” individuate dal documento: - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Inclusione e coesione;
- Salute
Nell’ambito della prima missione vi è il quadro delle riforme di contesto individuate dal Governo: pubblica amministrazione, semplificazione della legislazione, promozione della concorrenza e giustizia.
Proprio la riforma della giustizia con riferimento al processo civile interessa anche gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, tra i quali la mediazione, il più diffuso e vantaggioso.
L’obiettivo è favorire imprese e cittadini attraverso una sburocratizzazione che riduca i costi e i tempi dell’azione amministrativa e giudiziaria anche attraverso il ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo quale strumento per la garanzia di una maggiore efficienza della giustizia civile. I sistemi ADR vengono chiaramente definiti come la via “per garantire una maggiore efficienza della giustizia civile”; una “giustizia preventiva e consensuale” che dopo il contenzioso generato dalle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del covid-19 rischia di ingolfare ulteriormente i tribunali.
La Riforma mira a estendere l’ambito di applicazione della negoziazione assistita e della mediazione al mondo del lavoro e dell’impresa. La legge delega, al comma 4, lettera c, prevede per la mediazione l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione alle liti in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone, somministrazione e subfornitura.
Proprio l’estensione dell’obbligatorietà a questi contratti di durata costituisce un grosso vantaggio per le imprese.
Inoltre, si prevede ancora di “riordinare e semplificare gli incentivi fiscali” in materia, incrementando l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 17, d.lgs. 28/2010; accrescere il credito d’imposta di cui all’art. 20, d.lgs. 28/2010, semplificando la procedura per il suo riconoscimento; finanziare l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione (e alla negoziazione assistita); riconoscere agli organismi di mediazione, e quindi ai mediatori, un credito d’imposta commisurato alle indennità non esigibili dai soggetti che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Risultato questo che sentiamo un po’ nostro e che in virtù dell’appartenenza di Ismed all’Associazione Nazionale Laboratorio ADR, nonchè con l’attività di Rappresentanza di interessi che stiamo svolgendo presso la Camera dei Deputati e grazie anche al lavoro di tutte le altre realtà nazionali che si occupano di mediazione, abbiamo avviato un dialogo che ha portato alla presentazione di alcuni emendamenti poi di fatto recepiti nel testo di Riforma.
Il Parlamento ha disegnato una cornice normativa che sarà poi attuata con decreti legislativi dell’esecutivo già nel 2022. Questa Riforma non è futuribile, è già in atto e pone grandissima rilevanza a tutto il lavoro svolto sin dal 2010 per l’affermazione dell’istituto.
Fra i Paesi membri l’esperienza italiana, pur con gli oggettivi limiti legati ad una certa e persistente visione “tribunale centrica”, è un’esperienza virtuosa che ha creato in diversi altri ordinamenti una via maestra da seguire. Questa «visione esclusivamente “tribunale centrica” dell'art. 24 della Costituzione» stigmatizzata già nel 2012 da Michele Vietti allora vice presidente del CSM, all’Inaugurazione Anno Giudiziario, ci lascia «nell’illusione che il ricorso al giudice sia l'unica soluzione per porre rimedio alle controversie. La pretesa di far passare dal processo il contenzioso più alto d'Europa produce l'ingolfamento del sistema e dilaziona o addirittura non consente la risposta di giustizia. Nel settore civile ciò significa percorrere con maggior coraggio forme di risoluzione alternativa delle controversie.»
Sistemi giudiziari efficienti sono quindi essenziali per sostenere il clima degli investimenti e favorire un mercato concorrenziale con riflessi positivi sulla crescita economica nel medio-lungo periodo. Lasciare il contenzioso all’aura dell’incertezza temporale genera un’incertezza che inevitabilmente si riflette sulla crescita dell’intero Sistema Paese. L’eccessiva lunghezza dei processi in Italia è rilevata da tutte le indagini comparative internazionali e in base a più indicatori come un ostacolo oggettivo per gli investimenti stranieri, incentivare il ricorso alle ADR è quindi strumento deflattivo del contenzioso, ma è anche un segnale forte per operare un cambio culturale nell’approccio alla risoluzione delle liti, tanto da prevedere la creazione di un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla Giurisdizione; complementari quindi e non più alternativi. La mediazione come “resilienza alla crisi” - per usare un concetto della professoressa Lucarelli – una nuova attitudine dell’era post covid che genera la capacità di affrontare e superare i conflitti prediligendo la via del dialogo e per ricostruire le relazioni dell’impresa - nel nostro caso - al suo interno e con l’esterno. Si pensi un imprenditore impiega un terzo del proprio tempo a dirimere liti con fornitori, dipendenti, clienti, istituti bancari, enti o pubbliche amministrazioni, viene naturale comprendere come gestire il contenzioso in maniera celere e soprattutto sedendo direttamente al tavolo in cui si ricerca un accordo sia un risparmio di tempi e costi e ci aiuti a non recidere i legami con le nostre controparti: nessuno più dell’imprenditore può conoscere le necessità della propria azienda.
Per gli avvocati è il momento di cogliere questa opportunità. Alla domanda “Si può fare la mediazione prescindendo dalla presenza degli avvocati?” dopo dieci anni di esperienza maturata sul campo, diciamo di no.
No, perché l’avvocato è centrale nella mediazione nella sua doppia veste di assistente delle parti e mediatore di diritto.
No, perché l’avvocato che si specializza nella gestione del contenzioso stragiudiziale d’impresa è capace di abbandonare la logica avversariale per rispondere all’esigenza dell’impresa di cui conosce le dinamiche, gli interessi, la storia.
No, perché l’avvocato quando è mediatore, si confronta con i colleghi e insieme a loro riesce a tradurre la narrazione, anche emotiva, delle parti in diritto che diventa accordo condiviso e satisfattivo delle esigenze dei confliggenti.
L’Avvocato e il mediatore non sono in contrapposizione, ma sono in collaborazione e hanno la corresponsabilità di creare un clima di fiducia per far arrivare le reciproche istanze delle parti in una comunicazione giuridica. Anzi, il vero ponte per superare l’esasperazione del contenzioso giudiziario e giungere alla composizione globale dei conflitti è rappresentato dalla categoria forense. Questa rivoluzione culturale o si fa insieme o non si farà.
Gli imprenditori, per parte loro, devono maturare la consapevolezza che dall’avvocato non si arriva quando insorge il problema. È fondamentale avere un rapporto fiduciario, stabile e continuativo con un avvocato che diviene l’alleato dell’impresa offrendo i suoi servizi legali per la risoluzione giudiziale o stragiudiziale di tutte le problematiche di carattere negoziale, dalla fase delle trattative e della redazione degli accordi alle vicende patologiche delle invalidità e dell’inadempimento.
Noi siamo fiduciosi che una nuova cultura del conflitto, soprattutto in questo periodo di grande tensione internazionale, contribuisca ad affermare che si può avere una risposta alle proprie istanze di giustizia mediandola con le istanze dell’altro.

Francesca Chirico | Marzo 2022
     
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