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PNRR e ADR: prospettive per
le imprese e gli avvocati | Sezione ADE e IMPRESA |
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Avvocatura e Impresa due mondi apparentemente lontani, ma
che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si
intersecano.
Gli interventi del PNRR si
snodano in sei assi principali tracciati dalle “Missioni”
individuate dal documento: - digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura;
- Rivoluzione verde e transizione
ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità
sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Inclusione e coesione;
- Salute
Nell’ambito della prima missione
vi è il quadro delle riforme di contesto individuate dal
Governo: pubblica amministrazione, semplificazione della
legislazione, promozione della concorrenza e giustizia.
Proprio la riforma della
giustizia con riferimento al processo civile interessa anche
gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,
tra i quali la mediazione, il più diffuso e vantaggioso.
L’obiettivo è favorire imprese e
cittadini attraverso una sburocratizzazione che riduca i
costi e i tempi dell’azione amministrativa e giudiziaria
anche attraverso il ricorso agli strumenti di risoluzione
delle controversie alternativi al processo quale strumento
per la garanzia di una maggiore efficienza della giustizia
civile. I sistemi ADR vengono chiaramente definiti come la
via “per garantire una maggiore efficienza della giustizia
civile”; una “giustizia preventiva e consensuale” che dopo
il contenzioso generato dalle misure emergenziali per il
contenimento della diffusione del covid-19 rischia di
ingolfare ulteriormente i tribunali.
La Riforma mira a estendere
l’ambito di applicazione della negoziazione assistita e
della mediazione al mondo del lavoro e dell’impresa. La
legge delega, al comma 4, lettera c, prevede per la
mediazione l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione
alle liti in materia di contratti di associazione in
partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società
di persone, somministrazione e subfornitura.
Proprio l’estensione
dell’obbligatorietà a questi contratti di durata costituisce
un grosso vantaggio per le imprese.
Inoltre, si prevede ancora di
“riordinare e semplificare gli incentivi fiscali” in
materia, incrementando l’esenzione dall’imposta di registro
di cui all’art. 17, d.lgs. 28/2010; accrescere il credito
d’imposta di cui all’art. 20, d.lgs. 28/2010, semplificando
la procedura per il suo riconoscimento; finanziare
l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alla
mediazione (e alla negoziazione assistita); riconoscere agli
organismi di mediazione, e quindi ai mediatori, un credito
d’imposta commisurato alle indennità non esigibili dai
soggetti che possono beneficiare del patrocinio a spese
dello Stato. Risultato questo che sentiamo un po’ nostro e
che in virtù dell’appartenenza di Ismed all’Associazione
Nazionale Laboratorio ADR, nonchè con l’attività di
Rappresentanza di interessi che stiamo svolgendo presso la
Camera dei Deputati e grazie anche al lavoro di tutte le
altre realtà nazionali che si occupano di mediazione,
abbiamo avviato un dialogo che ha portato alla presentazione
di alcuni emendamenti poi di fatto recepiti nel testo di
Riforma.
Il Parlamento ha disegnato una
cornice normativa che sarà poi attuata con decreti
legislativi dell’esecutivo già nel 2022. Questa Riforma non
è futuribile, è già in atto e pone grandissima rilevanza a
tutto il lavoro svolto sin dal 2010 per l’affermazione
dell’istituto.
Fra i Paesi membri l’esperienza
italiana, pur con gli oggettivi limiti legati ad una certa e
persistente visione “tribunale centrica”, è un’esperienza
virtuosa che ha creato in diversi altri ordinamenti una via
maestra da seguire. Questa «visione esclusivamente
“tribunale centrica” dell'art. 24 della Costituzione»
stigmatizzata già nel 2012 da Michele Vietti allora vice
presidente del CSM, all’Inaugurazione Anno Giudiziario, ci
lascia «nell’illusione che il ricorso al giudice sia l'unica
soluzione per porre rimedio alle controversie. La pretesa di
far passare dal processo il contenzioso più alto d'Europa
produce l'ingolfamento del sistema e dilaziona o addirittura
non consente la risposta di giustizia. Nel settore civile
ciò significa percorrere con maggior coraggio forme di
risoluzione alternativa delle controversie.»
Sistemi giudiziari efficienti
sono quindi essenziali per sostenere il clima degli
investimenti e favorire un mercato concorrenziale con
riflessi positivi sulla crescita economica nel medio-lungo
periodo. Lasciare il contenzioso all’aura dell’incertezza
temporale genera un’incertezza che inevitabilmente si
riflette sulla crescita dell’intero Sistema Paese.
L’eccessiva lunghezza dei processi in Italia è rilevata da
tutte le indagini comparative internazionali e in base a più
indicatori come un ostacolo oggettivo per gli investimenti
stranieri, incentivare il ricorso alle ADR è quindi
strumento deflattivo del contenzioso, ma è anche un segnale
forte per operare un cambio culturale nell’approccio alla
risoluzione delle liti, tanto da prevedere la creazione di
un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla
Giurisdizione; complementari quindi e non più alternativi.
La mediazione come “resilienza alla crisi” - per usare un
concetto della professoressa Lucarelli – una nuova
attitudine dell’era post covid che genera la capacità di
affrontare e superare i conflitti prediligendo la via del
dialogo e per ricostruire le relazioni dell’impresa - nel
nostro caso - al suo interno e con l’esterno. Si pensi un
imprenditore impiega un terzo del proprio tempo a dirimere
liti con fornitori, dipendenti, clienti, istituti bancari,
enti o pubbliche amministrazioni, viene naturale comprendere
come gestire il contenzioso in maniera celere e soprattutto
sedendo direttamente al tavolo in cui si ricerca un accordo
sia un risparmio di tempi e costi e ci aiuti a non recidere
i legami con le nostre controparti: nessuno più
dell’imprenditore può conoscere le necessità della propria
azienda.
Per gli avvocati è il momento di
cogliere questa opportunità. Alla domanda “Si può fare la
mediazione prescindendo dalla presenza degli avvocati?” dopo
dieci anni di esperienza maturata sul campo, diciamo di no.
No, perché l’avvocato è centrale
nella mediazione nella sua doppia veste di assistente delle
parti e mediatore di diritto.
No, perché l’avvocato che si
specializza nella gestione del contenzioso stragiudiziale
d’impresa è capace di abbandonare la logica avversariale per
rispondere all’esigenza dell’impresa di cui conosce le
dinamiche, gli interessi, la storia.
No, perché l’avvocato quando è
mediatore, si confronta con i colleghi e insieme a loro
riesce a tradurre la narrazione, anche emotiva, delle parti
in diritto che diventa accordo condiviso e satisfattivo
delle esigenze dei confliggenti.
L’Avvocato e il mediatore non
sono in contrapposizione, ma sono in collaborazione e hanno
la corresponsabilità di creare un clima di fiducia per far arrivare
le reciproche istanze delle parti in
una comunicazione giuridica. Anzi, il vero ponte per
superare l’esasperazione del contenzioso giudiziario e
giungere alla composizione globale dei conflitti è
rappresentato dalla categoria forense. Questa rivoluzione
culturale o si fa insieme o non si farà.
Gli imprenditori, per parte loro,
devono maturare la consapevolezza che dall’avvocato non si
arriva quando insorge il problema. È fondamentale avere un
rapporto fiduciario, stabile e continuativo con un avvocato
che diviene l’alleato dell’impresa offrendo i suoi servizi
legali per la risoluzione giudiziale o stragiudiziale di
tutte le problematiche di carattere negoziale, dalla fase
delle trattative e della redazione degli accordi alle
vicende patologiche delle invalidità e dell’inadempimento.
Noi siamo fiduciosi che una nuova
cultura del conflitto, soprattutto in questo periodo di
grande tensione internazionale, contribuisca ad affermare
che si può avere una risposta alle proprie istanze di
giustizia mediandola con le istanze dell’altro.
Francesca Chirico | Marzo 2022 |
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