La mediazione amplia l’elenco
delle materie: è una scelta per alcuni versi inattesa ma
certamente auspicata da tempo, quella operata dal
Legislatore, che ha inteso inserire fra le materie che
costituiscono condizione di procedibilità della domanda
giudiziale, tutte le controversie generate
dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali
verificatesi in costanza di vigenza delle misure
straordinarie adottate durante il periodo dell’emergenza
sanitaria del Covid-19 e per contrastare la diffusione del
virus.
Immaginare una soluzione più agile, informale e celere
rispetto al giudizio ordinario è la risposta per aiutare le
imprese che durante il periodo del lockdown hanno sospeso
l’attività o ne hanno dovuto drasticamente ridurre i ritmi a
ripartire con maggiore slancio e fiducia.
Il D.l. n. 6/2020 all’art. 3 comma 6-ter ci dice che
«Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,
nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui
al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni
successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il
preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai
sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di
procedibilità della domanda».
Nonostante qualche dubbio interpretativo dovuto alla
formulazione del comma nella parte in cui si richiama la
“valutazione” del ricorso alla mediazione obbligatoria, la
norma prevede con lapalissiana chiarezza il preventivo e
necessario esperimento del procedimento di mediazione ai
sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Anche alla luce del comma 6- bis dell’art. 3 del citato
decreto - che dà al giudice la possibilità di valutare come
non gravi i motivi che hanno portato il debitore agli
inadempimenti maturati in ragione del rispetto delle misure
di contenimento (si pensi, ad esempio, alle situazioni per
impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità
sopravvenuta della prestazione, potenzialmente idonee a
configurare ipotesi di risoluzione del contratto) - ben si
comprende come una soluzione stragiudiziale (non
alternativa, ma complementare al giudizio) possa contribuire
in questo frangente a defatigare il carico accumulato a
motivo di un periodo di sospensione processuale che si è
protratta per un così lungo arco temporale.
C’è ancora da chiarire e armonizzare la nuova previsione
normativa con gli istituti già esistenti, ci si chiede come
porsi con le materie relative alla locazione ovvero
all’affitto di ramo d’azienda già inserite nell’elenco di
quelle obbligatorie ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del
d.Lgs. 28/2010. O ancora quale istituto prediligere per le
materie già soggette a negoziazione assistita ai sensi del
D.l. n. 132/2014. Questioni, quelle ultime evidenziate, che
da qui alle prossime settimane affronteremo più
compiutamente, ma che ad una prima veloce lettura
sembrerebbero far prevalere il ricorso alla mediazione
civile e commerciale.
A rendere ragione dei tanti sforzi operati in questi anni
per diffondere la cultura della mediazione, non è soltanto
il riconoscimento della bontà dello strumento o il risultato
deflattivo in termini di contenzioso e neppure l’evidente e
oggettivo risparmio di tempo e costi che, come detto,
contribuisce non poco alla ripresa dell’economia: a
incoraggiare è il riconoscimento del valore sociale
dell’istituto.
Già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2019
affermava che “solo nella mediazione, difatti, vi
sarebbe un soggetto terzo e imparziale rispetto alle parti
in conflitto” riconoscendo di fatto quel quid pluris
rispetto alle altre forme di ADR che vede nella presenza del
mediatore professionista un facilitatore che accompagna,
coadiuvato dagli Avvocati assistenti, le parti nel
raggiungimento di un accordo conciliativo condiviso, e per
questo duraturo nel tempo.
Il periodo che abbiamo vissuto non ha determinato solamente
una crisi sanitaria ed economica che ha come precedenti solo
la crisi finanziaria del 2007-08 e la Grande Recessione, ma
anche una crisi sociale.
Non ci si stupisca se si parla di crisi sociale e
relazionale in ambito d'impresa. Se è vero che risulta più
immediato circoscrivere gli effetti del Coronavirus alla
mera applicazione degli accordi commerciali nazionali ed
internazionali e alla catena di ritardi, adempimenti
parziali o impossibilità nell’esecuzione delle prestazioni,
è altrettanto vero che dietro ogni singolo accordo
commerciale vi è un rapporto relazionale fatto di
affidabilità del partner, del fornitore o del conduttore che
per anni hanno instaurato un rapporto di reciproca fiducia.
Il periodo di emergenza e il ricorso al distanziamento
sociale come rimedio alla diffusione del COVID-19 ci hanno
consegnato un modo più individualistico e distaccato di
vivere i rapporti, anche lavorativi e commerciali, la
mediazione in quest’ambito, può aiutare a superare le
difficoltà operative e relazionali tra partners commerciali
e può risolvere contenziosi di particolare complessità
giuridica assolvendo alla sua funzione primaria che è quella
di favorire, attivare o riattivare il dialogo fra le parti
mediante la ricerca di soluzioni “tailor made”, che partendo
dalle reali esigenze delle parti sono sostenibili nel tempo
e garantiscono la prosecuzione dei legami nel lungo
periodo.
Anticipando la norma, già lo scorso anno Ismed e il DiGiES
dell’Università Mediterranea hanno proposto a numerosi
Avvocati, Dottori Commercialisti e rappresentanti delle PMI
dell’area Metropolitana il Corso di Alta Formazione
gratuito per consulenti di impresa, con l’obiettivo di
approfondire la mediazione di impresa come nuova opportunità
professionale e opportunità di crescita economica per
l’impresa.
In attesa della seconda edizione del Corso che partirà nel
mese di Luglio 2020 in seno alla più ampia attività di
formazione e ricerca scientifica dell’ADRMedLab e con
particolare attenzione alla negoziazione e rinegoziazione
dei contratti, accogliamo con favore l’allargamento delle
materie che ci fa ben sperare sul passaggio dalla
contingenza legata al periodo d’emergenza alla
stabilizzazione dell’ampliamento delle materie, anche
rispetto a tutte le controversie contrattuali in seno al
mondo delle imprese.
Francesca Chirico | Marzo 2022 |