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Sospensione e mediazione in materia di condominio

L’art. 83 comma 20 del D.L 18/2020 prevede la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgvo 28/2010 quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 09.03.2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono pure sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Si potrebbe, quindi, pensare che il provvedimento abbia posto rimedio alla incertezza derivata dal precedente decreto Cura Italia in riferimento alla sospensione dei termini processuali ed alla procedura di mediazione.
A mio avviso, però, permangono dubbi sui c.d. termini sostanziali a contenuto processuale ed in particolare sui termini di impugnativa delle delibere condominiali, impugnativa che deve avvenire secondo quanto previsto dall’art. 1137 CC II comma e cioè entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Dopo diverse pronunce, datate, della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 49 emessa il 2 febbraio 1990, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1 della legge del 07 ottobre 1969 numero 742 in funzione dell’articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui non riconosceva applicabile l’istituto della “sospensione feriale” anche al termine di cui all’articolo 1137 Codice civile, qualificandolo quale “termine sostanziale a rilievo processuale”.
In riferimento alla impugnazione delle delibere condominiali il problema si pone alla luce di quanto previsto dall’art. 71 quater disp. att. cc secondo il quale la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Ai sensi dell’art. 83 comma 20 “sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014, numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale regolati dalle disposizioni vigenti, quando i procedimenti in questione siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei procedimenti”.
Pertanto, la sospensione, stando ad una interpretazione letterale della norma, si applicherebbe al procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come nel caso della impugnativa della delibera assembleare, quando la domanda di mediazione sia stata presentata entro il 09.03.2020;
cioè depositando la relativa istanza, anche a mezzo pec, verrebbe ad essere interrotto il termine decadenziale di cui all’art. 1137 II comma cc.
Ma l’art. 5 comma VI del D.Lgvo 28/2010 prevede che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo” L’effetto interruttivo decorrerebbe, secondo questa ultima previsione, solo dal momento della comunicazione dell’istanza alle altre parti, così come peraltro affermato dalla S.C. 2273/2019, non risultando il termine di cui all’art. 1137 cc compreso nella disposizione normativa in commento.
Altra problematica emerge anche dalla circostanza che il D.L. 10/2020 parli di sospensione delle attività per le istanze presentate
entro il 09.03.2020 risultando scoperto il periodo compreso tra il 10 ed il 16 marzo 2020 non riuscendo a comprendersi il perché della differenziazione.
Naturalmente, alcun problema sorge in tutti quei procedimenti in cui sia il giudice ad assegnare alle parti i termini di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgvo 28/2010 dovendosi necessariamente applicare in questa fattispecie la generale disposizione di cui all’art. 83 comma 2 D.L. 18/2020.

Maria Grazia Calipari | 2020
     
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