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Sospensione e
mediazione in materia di condominio |
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L’art. 83 comma 20 del D.L 18/2020
prevede la sospensione dei termini per lo svolgimento di
qualunque attività nei procedimenti di mediazione di cui al
D.Lgvo 28/2010 quando i predetti procedimenti siano stati
promossi entro il 09.03.2020 e quando costituiscano
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono
pure sospesi i termini di durata massima dei medesimi
procedimenti.
Si potrebbe, quindi, pensare che il provvedimento abbia
posto rimedio alla incertezza derivata dal precedente
decreto Cura Italia in riferimento alla sospensione dei
termini processuali ed alla procedura di mediazione.
A mio avviso, però, permangono dubbi sui c.d. termini
sostanziali a contenuto processuale ed in particolare sui
termini di impugnativa delle delibere condominiali,
impugnativa che deve avvenire secondo quanto previsto
dall’art. 1137 CC II comma e cioè entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Dopo diverse pronunce, datate, della Corte di Cassazione, la
Corte Costituzionale, con la sentenza numero 49 emessa il 2
febbraio 1990, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1
della legge del 07 ottobre 1969 numero 742 in funzione
dell’articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa),
nella parte in cui non riconosceva applicabile l’istituto
della “sospensione feriale” anche al termine di cui
all’articolo 1137 Codice civile, qualificandolo quale
“termine sostanziale a rilievo processuale”.
In riferimento alla impugnazione delle delibere condominiali
il problema si pone alla luce di quanto previsto dall’art.
71 quater disp. att. cc secondo il quale la domanda di
mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si
trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il
condominio è situato.
Ai sensi dell’art. 83 comma 20 “sono altresì sospesi i
termini per lo svolgimento di qualunque attività nei
procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2010, numero 28, nei procedimenti di negoziazione
assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014,
numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, numero 162, nonché in tutti i procedimenti di
risoluzione stragiudiziale regolati dalle disposizioni
vigenti, quando i procedimenti in questione siano stati
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima
dei procedimenti”.
Pertanto, la sospensione, stando ad una interpretazione
letterale della norma, si applicherebbe al procedimento di
mediazione quale condizione di procedibilità della domanda
giudiziale, come nel caso della impugnativa della delibera
assembleare, quando la domanda di mediazione sia stata
presentata entro il 09.03.2020;
cioè depositando la relativa istanza, anche a mezzo pec,
verrebbe ad essere interrotto il termine decadenziale di cui
all’art. 1137 II comma cc.
Ma l’art. 5 comma VI del D.Lgvo 28/2010 prevede che “Dal
momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo
stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del
verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria
dell’organismo” L’effetto interruttivo decorrerebbe, secondo
questa ultima previsione, solo dal momento della
comunicazione dell’istanza alle altre parti, così come
peraltro affermato dalla S.C. 2273/2019, non risultando il
termine di cui all’art. 1137 cc compreso nella disposizione
normativa in commento.
Altra problematica emerge anche dalla circostanza che il
D.L. 10/2020 parli di sospensione delle attività per le
istanze presentate
entro il 09.03.2020 risultando scoperto il periodo compreso
tra il 10 ed il 16 marzo 2020 non riuscendo a comprendersi
il perché della differenziazione.
Naturalmente, alcun problema sorge in tutti quei
procedimenti in cui sia il giudice ad assegnare alle parti i
termini di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgvo 28/2010
dovendosi necessariamente applicare in questa fattispecie la
generale disposizione di cui all’art. 83 comma 2 D.L.
18/2020.
Maria Grazia Calipari | 2020 |
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