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Il giudice invita il
mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate
e quale, tra le parti presenti, dichiara di non voler
proseguire oltre il primo incontro. |
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TRIBUNALE DI PAVIA
Sez. III Civile |
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Dott. Giorgio Marzocchi |
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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da ............................ , con
l’Avv............................ Attrice - opponente
Contro ............................ , con l’avv.
............................ Convenuta - opposta |
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Il giudice istruttore del Tribunale
di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza
del 13.05.2015, sulla provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto |
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osserva |
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L’opposizione della signora
............................ appare fondata su un principio
di prova scritta, ovvero sulla documentazione medico
sanitaria relativa al suo pregresso stato di salute
psichica, stato che appare tale da poter incidere, in
astratto, sulla sua capacità di intendere e volere al
momento della stipula del contratto di fideiussione omnibus
con la banca opposta e, conseguentemente, sulla validità ed
efficacia del contratto inter partes;
D’altro canto, dalla documentazione allegata dalla banca
opposta, in particolare dal doc. 4 del fascicolo ricostruito
della banca opposta (contratto notarile di apertura di conto
corrente con garanzia ipotecaria del 24.09.2009 inter
partes), si rileva che una pattuizione prevede che sul
credito della banca possa essere applicato nel calcolo degli
interessi passivi il sistema anatocistico degli interessi
composti, vietato dalla legge (artt. 1283, 1284, 1346, 1815
e 1832 c.c.) L’applicazione del detto sistema, determina un
possibile vizio di nullità parziale del contratto,
rilevabile d’ufficio (ex multis Cass. sent. n. 9169 del
7.05.2015, Cass. S.U. sent. n. 21095/ 2004; n. 23974/2010;
n. 19882/2005) e una possibile conseguente diminuzione dell’
ammontare del credito.
Visto che il rilievo d’ufficio del possibile errato calcolo
degli interessi, per la valutazione della sua fondatezza,
necessita di un accertamento più approfondito di quanto
possa essere effettuato nella presente fase preliminare, di
mera valutazione della provvisoria esecuzione del decreto; |
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Ciò premesso, |
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rigetta l’istanza di provvisoria
esecuzione del decreto.
Sulle istanze di ammissione dei mezzi istruttori così
provvede: |
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ammette |
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la prova testimoniale proposta
dall’opponente con i testi indicati. Non ammette i capitoli
di prova A.1.10 e A.1.11 in quanto valutativi.
Riservata l’ammissione di CTU medica e di eventuale CTU
contabile econometrica.
Ritenuto peraltro opportuno disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione in vista di una possibile
conciliazione della lite che possa eventualmente coinvolgere
anche gli altri condebitori i quali, diversamente dalla
sig.ra … , non hanno proposto opposizione al decreto;
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.
98 e, in particolare, l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28; |
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Dispone |
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l’esperimento del procedimento di
mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di
mediazione a carico della Banca opposta e avvisando entrambe
le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di
mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali
e i loro difensori – sarà condizione di procedibilità della
domanda giudiziale e che,
considerato che il giudizio sulla mediabilità della
controversia è già dato con il presente provvedimento, la
mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice
incontro preliminare tra i soli legali delle parti;
Giova rilevare che l’art.
5 del D.Lgs. 28/2010 sia al comma 1 che al comma 2 fa
riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del
difensore, senza alcun riferimento alla funzione di
rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria
dualità dei soggetti che compongono la parte in un
procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità
possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese
del giudizio fino ad influire sulla stessa procedibilità
della domanda giudiziale;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 91 e 96 cpc;
Invita il mediatore a
verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale,
tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire
nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Invita mediatore e parti a valutare, già in sede di
mediazione e per economicità processuale, l’opportunità di
svolgere una consulenza tecnica econometrica;
Assegna alla parte opposta il termine di quindici giorni
dalla comunicazione dell’ordinanza per la presentazione
della domanda di mediazione, da depositarsi presso un
organismo di mediazione regolarmente iscritto nel registro
ministeriale che svolga le funzioni nel circondario del
Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. cit.
Fissa nuova udienza in data 19.10.2015, ore 10,30 per la
verifica dell’esito della procedura di mediazione e per
l’eventuale prosieguo del giudizio con l’esame di tre
testimoni di parte opponente;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti
costituite. |
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Pavia, 18 Maggio 2015
Dott. Giorgio Marzocchi |
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