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Il Consiglio di
Stato accoglie la richiesta di sospensiva. Le spese di avvio
sono dovute |
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente |
ORDINANZA |
sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015,
proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro
tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma,
via dei Portoghesi, 12, |
contro |
l’UNIONE NAZIONALE
DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco
Storace, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma,
via Crescenzio, 20, |
e con
l'intervento di |
ad adiuvandum:
- signori Roberto NICODEMI, Maria AGNINO, Antonio
D’AGOSTINO, Alessandra GULLO, Gemma SURACI, Monica MAZZENGA,
Gabriella SANTINI, Laura NICOLAMARIA, Nicola PRIMERANO,
Luigi RAPISARDA, Elisabetta ZENONI, Alessandra TOMBOLINI,
Sabina MARONCELLI, Stefano AGAMENNONE, Silvia MONTANI, Elena
ZAFFINO, Elisabetta Carla PICCIONI, Luciano CAPOGROSSI
GUARNA, Giuliana SCROCCA, Maurizio FERRI, Matilde ABIGNENTE,
Guido CARDELLI, Marco Fabio LEPPO, Alessandra ROMANINI,
Claudio DRAGONE, Roberta D’UBALDO, Corrado DE MARTINI,
Arnaldo Maria MANFREDI, Eugenio GAGLIANO, Fabio CAIAFFA e
Daniela BERTES, rappresentati e difesi dall’avv. Gemma
Suraci, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via
degli Scipioni, 237,
- ASSOCIAZIONE PRIMAVERA FORENSE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Marco Benucci, con domicilio eletto presso lo
stesso in Roma, via corso d’Italia, 29; |
per la riforma |
della sentenza del
T.A.R. del Lazio nr. 1351/2015, notificata in data 5 marzo
2015. |
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Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione
Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di
intervento dei soggetti in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale
accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via
incidentale dalla parte appellante;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile
2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi gli avv.ti Storace e De Notaristefani per la
appellata, l’avv. Suraci e l’avv. Benucci per gli
intervenienti ad adiuvandum e l’avv. dello Stato De
Carlo per le Amministrazioni appellanti; |
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Ritenuto, quanto al
profilo della legittimazione processuale della ricorrente in
primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe
della sentenza impugnata è frutto di evidente
fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere
nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la
rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il
ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria
della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da
sufficiente fumus nella parte in cui censura
l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del
d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che:
- l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter
dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto
dalla “novella” del 2013), è manifestamente generico e
improprio, non trovando detta terminologia riscontro in
alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de
qua, nella quale si parla invece di “indennità di
mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di
avvio” e “spese di mediazione” (art. 16,
d.lgs. nr. 28/2010);
- ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le
spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche
l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di
mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone
per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum
qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per
il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo
d.lgs. nr. 28/2010;
- quanto alle spese di avvio - le quali a tenore del
censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da
un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le
spese generali sostenute dall’organismo di mediazione –
queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono
prima facie riconducibili alla nozione di “compenso”
di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata;
- quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto
alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue
spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria
e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio
obbligatorio ex lege per tutti i consociati che
intendano accedere alla giustizia in determinate materie,
come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex
art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta
commisurato all’entità della somma versata e dovuto –
ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo
del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi
di esito negativo del primo incontro per il quale le spese
di avvio sono dovute);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di
accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle
spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono
riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17,
comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere
devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i
residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni
di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria
ricorrente con l’appello incidentale); |
P.Q.M. |
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza
cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il
resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della
sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Tenuto conto della complessità e della novità delle
questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della
presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21
aprile 2015 con l’intervento dei magistrati: |
Paolo Numerico,
Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere |
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |
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