|
Invito alla mediazione per
non sopportare i costi sproporzionati di consulenza tecnica
e contabile. |
|
|
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile
Dott. Giorgio Marzocchi |
|
Il giudice istruttore,
lette le sei memorie depositate dalle parti ai sensi
dell’art. 183 co. 6° c.p.c.
ed esaminati i documenti anche contabili con esse prodotti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il
27/11/2013, |
RILEVATO |
Che …. , documentandosi titolare –quale unico socio
assegnatario dello stesso all’esito della liquidazione- del
credito asseritamente già vantato al 16/9/2011 da …. s.n.c.
nei confronti dell’ex associante …. s.r.l., ha agito:
per il pagamento del credito contrattuale di complessivi €
23.363,66 quali residue spettanze dell’associato fatturate
con le fatture nn. 6 & 7/2011
e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per il
mancato pagamento di tali fatture ed all’immagine
commerciale, quantificati in complessivi € 25.000,00; che la
…. , riconoscendo dovuto il solo importo della fattura n. 6
del 31/7/2011 (per € 11.239,99 i.v.a. compresa), ha:
opposto un controcredito che supererebbe detta somma di €
1.135,42,
ed ha svolto domanda riconvenzionale azionando le penali
contrattuali di cui alle clausole 3.3 e 9.2 sul fondamento
degli inadempimenti contestati all’ex associata sin dalla
missiva dell’avv. …. il 7/10/2011, quantificando il
risarcimento complessivo dovutole in € 16.885,93,
chiamandone a rispondere anche l’altro ex socio de …. s.n.c.
sig. …. (rimasto contumace);
che nelle loro successive memorie le parti hanno dibattuto
per ulteriori sessanta pagine in merito a tutti i profili
sostanziali, processuali e probatori della controversia,
svolgendo tra l’altro:
entrambi, istanza di prova testimoniale;
l’attore, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della
rendicontazione della gestione 2011 e riepilogo vendite 2011
relativi all’ …. delle …. già gestita da …. , non avendo più
accesso al sistema informatico di tenuta della contabilità
del network;
la convenuta, pur ritenendo di aver assolto al proprio onere
di prova con la produzione di documenti estratti dal proprio
sistema informatico integrato (che tuttavia l’attore ha
contestato integralmente nella sua memoria finale di replica
istruttoria), sollecitazione a una consulenza tecnica
contabile “mandando il consulente a verificare, anche
direttamente presso la sede della …. mediante consultazione
diretta del sistema contabile, le risultanze” da cui
emergerebbe l’inesistenza del credito di cui alla fattura
attorea n. 7/2011 e gli omessi versamenti della società già
associata portati in compensazione; |
RITENUTO |
che, salvo miglior esame in sentenza, le eccezioni
preliminari delle parti non sembrano impedire l’esame del
merito della controversia, posto:
da un lato che l’intervenuta assegnazione in sede di
liquidazione de …. s.n.c. al …. dei crediti aziendali non
richiedeva alcuna previa notifica alla supposta debitrice,
peraltro compiutamente notificata della mutata titolarità
attiva del credito qui azionato proprio con la citazione,
e dall’altro che le clausole penali inserite nel contratto
di associazione, sia pur per importi che certamente
sollecitano il potere di riequilibrio attribuito al giudice
dall’art. 1384, non richiedevano (come da costante
orientamento della giurisprudenza anche di legittimità sul
punto) la specifica approvazione di cui al capoverso
dell’art. 1341 cod. civ. ;
che tuttavia la causa, di valore relativamente contenuto e
con reciproche poste che numericamente pressoché si
annullano fra loro (anche alla luce dell’impossibilità, con
gli elementi istruttori costituiti e costituendi a
disposizione, di quantificare anche solo equitativamente il
preteso danno all’immagine che il …. avrebbe subito), sembra
verosimilmente richiedere una istruttoria anche contabile e
tecnica (si pensi all’ordine di esibizione richiesto
dall’attore, da eseguirsi ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e
2711 cod. civ., nonché all’incarico peritale non
peregrinamente richiesto –anche e proprio a seguito delle
contestazioni dell’attore in merito alla portata probatoria
dei documenti contabili prodotti- dalla società convenuta)
francamente sproporzionata, anche per i costi di formazione
degli estratti e di consulenza che andrebbero anticipati
dalle parti, rispetto al reale e residuo interesse che esse
hanno alla controversia; |
RITENUTO PERTANTO |
che pare opportuno, prima di prendere qualsiasi
determinazione istruttoria ed aggravare la causa di
ulteriori spese, che le parti vadano richiamate alla
possibilità –in genere eccezionale, ma qui invece
ragionevole in base a una valutazione ex ante di tempi,
costi e reciproche ragioni- di transigere la controversia
rinunciando reciprocamente e tombalmente a qualsiasi pretesa
e contropretesa creditoria;
che vada assegnato un congruo termine perché le parti,
opportunamente relazionate dai rispettivi difensori in
merito, valutino la predetta proposta conciliativa,
soprassedendo a tale fine alla decisione istruttoria e
riservando di inviare le parti stesse in mediazione ai sensi
dell’art. 5 co. 1°bis del d.lgs. n. 28/2010 come
recentemente modificato, |
p.t.m. |
letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,
propone alle parti di conciliare o transigere la causa nei
termini indicati in premessa;
fissa per ogni eventuale provvedimento istruttorio, o per la
conciliazione giudiziale, o ancore per consentire alle parti
di innescare il meccanismo di cui all’art. 309 c.p.c., o
infine per invitarle –in caso di permanente disaccordo- alla
mediazione ai sensi della norma citata in parte motiva,
l’udienza del 25 febbraio 2014 alle ore 12,20;
manda la cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, invitando queste ultime a notiziare
con congruo anticipo il giudice dell’esito della eventuale
trattativa. |
|
Milano, 27/11/2013
Il giudice istruttore Guido Vannicelli |
|