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Il giudice invita il
mediatore ad avanzare una proposta anche in assenza di
richiesta delle parti e a riferire sull’esito tramite email. |
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TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione III Civile
Dott. Alessandro Rizzo |
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Il Giudice,
rilevato che per il procedimento n. R. G.
….. è chiamata l’odierna udienza del 23/1/2015 per la
precisazione delle conclusioni;
considerato che questo Giudice ha preso
possesso dell’ufficio in data 14 febbraio 2014;
considerata la necessità di
riorganizzazione del proprio ruolo;
considerate, in particolare, le esigenze di
riorganizzazione delle udienze di discussione e di
precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il
tempestivo deposito dei provvedimenti;
ritenuto che deve farsi applicazione del
criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione
dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più
risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al
programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del
Tribunale di Siracusa per l’anno 2015;
ritenuto che è attualmente in essere
l’anticipazione ex officio e definizione dei procedimenti di
pendenza ultradecennale, in ossequio al predetto programma
di gestione; vista la variazione urgente della tabella
organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par.
14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio
2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014), in
conseguenza della quale il ruolo dello scrivente è stato
oggetto di un aumento delle pendenze nella misura dì n. 200
unità, nell’ambito del riequilibrio del ruolo di altro
magistrato componente dell’intestata Sezione;
rilevato che, per il gravoso carico di ruolo, occorre quindi
riorganizzare il ruolo secondo criteri sopra individuati;
letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, così come
introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con
modif. nella L. n. 98/13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti
disponibili e considerata l’ammissibilità della mediazione
c.d. delegata, ai sensi dell’art. 5, co. n, d.lgs. n.
28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è
stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle
conclusioni; considerato altresì che nella presente causa è
stata esperita C.T.U. e che, pertanto, ciò potrà
ulteriormente facilitare l’attività del mediatore;
rilevato che l’esperimento del procedimento di mediazione,
che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta
ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche
in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo
nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della
controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento
delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale
fase di impugnazione; |
P.Q.M. |
1) DIFFERISCE l’udienza per la precisazione delle
conclusioni;
2) visto l’art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come
introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con
modif. nella L. n. 98/13, DISPONE che le parti, assistite
dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di
mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso
organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a
decorrere da oggi;
3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività
di mediazione sia concretamente espletata;
4) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa,
pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art.
11, co. 1 d.lgs. 28/2010;
5) RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della
suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità
della domanda;
6) INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice,
anche mediante comunicazione presso l’indirizzo email
…….@giustizia.it, anche in relazione a quanto stabilito
dagli artt. 8, co. IVbis e 13 d.lgs. 28/2010,
rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione
delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al
procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle
spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato
rifiuto delle parti della proposta di conciliazione
formulata dal mediatore. |
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Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo |
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