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Eventuali comportamenti non
leali tenuti in mediazione saranno sanzionati. |
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TRIBUNALE DI ROMA
Sezione VI Civile
Dott. Francesco Ranieri |
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- Nel procedimento n. …../2014 R.G.
di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale n. /2013 in favore della …. Contro ….
- Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di
trattazione di cui all’udienza dell’8/10/2014 su istanza di
provvisoria esecuzione |
Rileva |
1) Preliminarmente che ….
2) Nel merito della controversia…. |
Pertanto |
1) Concede la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. …./013;
2) Visto il d. Lgs 28/2010 sulla mediazione
obbligatoria come modificato dall’art. 84 del D.L. n.
69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 in
vigore dal 21 settembre 2013 assegna alle parti il termine
di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
della presentazione della domanda di mediazione che, si
ricorda, è prevista a pena di improcedibilità.
3) Dispone la trasformazione del rito da
ordinario in locatizio ex art. 447 bis cpc e fisso udienza
il ….. 2015 nella non creduta ipotesi in cui la
conciliazione non sortisca esito positivo, udienza fissata
ex art. 420 cpc per la discussione ed alla quale le parti
sono tenute a comparire personalmente: parte ricorrente deve
depositare memoria integrativa almeno 30 giorni prima
dell’udienza, mentre parte resistente ha l’onere di
depositare memoria integrativa almeno 10 giorni prima
dell’udienza con i rispettivi oneri e decadenze previsti dal
rito locatizio/lavoro:
4) Segnala sin d’ora che la legge sulla
mediazione obbligatoria prevede l’erogazione di sanzioni
economiche a favore dello Stato ed a carico dell’una e
dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non
probi tenuti in sede di mediazione.
5) Segnala che l’art. 96 comma 3 cpc
prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di
quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in
giudizio con malafede o colpa grave.
6) Richiede alle parti di segnalare
immediatamente l’accordo conciliativo raggiunto in sede di
mediazione ovvero in altro modo stragiudiziale prima della
prossima udienza onde poter così liberare prezioso spazio
sul proprio ruolo istruttorio e decisorio per quelle cause
che necessitano inevitabilmente di decisione di tipo
giurisdizionale/contenziosa da parte del giudice.
Si richiede tale collaborazione alle parti in applicazione
dell’art. 111 Cost. che impone una “durata ragionevole del
processo”, durata ragionevole che va letta sia con
riferimento al singolo processo trattato sia con riferimento
alla più complessiva gestione dell’attività giurisdizionale
da parte del giudice.
7) La cancelleria comunichi il presente
provvedimento senza indugio alle parti. |
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Roma, 1 novembre 2014.
Dott. Francesco Ranieri |