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La mediazione non può
considerarsi esperita con il semplice incontro preliminare
tra i soli avvocati delle parti. |
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TRIBUNALE DI MONZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott. Leopoldo Litta Modignani |
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nella causa vertente
tra
........
OPPONENTI
BANCA ........
CONVENUTA OPPOSTA |
Oggi 20 ottobre 2014, alle ore
9.30, innanzi al dott. Leopoldo Litta Modignani, sono
comparsi, per gli opponenti l’avv. ........, il quale
insiste per la richiesta di CTU tecnico contabile volta a
ricalcolare il rapporto dare e avere.
Rileva che controparte ha depositato in giudizio gli
estratti conto a far data dal 01.01.2007 e non dall’ inizio
del rapporto (1997); richiama la giurisprudenza della
Cassazione n. 10692 del 2007 (obbligo della banca di
produrre tutti gli estratti conto del rapporto, altrimenti
si dovrà ricalcolare il dare e avere partendo dal “saldo
zero”).
Produce il decreto in data 24 luglio 2014 con il quale il
Tribunale di Monza ha omologato il concordato preventivo
della ........ .
L’avv. ........ per la convenuta osserva che la Banca
opposta è stata ammessa al voto sulla proposta concordataria
per il valore di 175.047,00 Euro, ovvero in misura pari al
credito azionato in questa sede. Contesta integralmente
quanto dedotto dalla controparte e rinnova l’opposizione
alla CTU. |
IL GIUDICE |
– ritenuto che l’esistenza di una procedura
concordataria omologata dal Tribunale, nella quale sono
considerati anche i crediti della Banca xxx, renda possibile
l’esperimento di una procedura di mediazione tra le parti,
nella quale possa essere complessivamente riconsiderata
anche la posizione dei garanti, sotto la vigilanza degli
organi della procedura; |
PTM |
-letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo
2010 n. 28, dispone l’ esperimento della mediazione e
assegna agli opponenti termini di trenta giorni per
depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo
abilitato, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del
d.lgs.28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere
concordemente un Organismo avente sede in luogo diverso da
quello indicato nell’art. 4 citato;
– fissa nuova udienza in data 15 aprile 2015, ore 12.00, per
verificare l’esito della procedura di mediazione.
– precisa che le parti dovranno essere presenti
dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale
di un avvocato iscritto all’Albo.
– precisa altresì che per “mediazione disposta dal
Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia
effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi al
formale primo incontro adempiano effettivamente all’ordine
del giudice, partecipando alla conseguente procedura di
mediazione. |
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Il Giudice
dott. Leopoldo Litta Modignani |
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