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Improcedibile l’opposizione
al decreto ingiuntivo. Condannato l’opponente a € 8.030 che
non ha esperito la mediazione |
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TRIBUNALE DI NOLA
Sezione II Civile
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi |
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Ha pronunciato la seguente |
Sentenza |
Ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al nrg ......... /2014
TRA
Ditta X, in persona del rappresentante p.t. .........
rappresentato e difeso dall’avv. .........
Opponente
NEI CONFRONTI DI
Banco ......... in persona del legale rappresentante p.t.,
con l’avv. .........
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. ......... /2013
emesso dal Tribunale di Nola in data ......... .
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza del
.........
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ragioni di fatto e di
diritto |
Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la
Ditta X in qualità di debitore principale e_____ in qualità
di fideiussore, proponevano opposizione avverso il d.i. n.
___/2013 con il quale, in data _____questo Tribunale aveva
ingiunto loro di pagare alla Banco_____ l’importo di euro
63.901,59, oltre interessi, a titolo di saldo debitore
relativo al conto corrente n.1611/9353 acceso dalla ____
presso l’Istituto di credito ricorrente.
Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto
dell’opposizione perché infondata.
Alla prima udienza di comparizione della parti, questo
giudice, ritenendo non sussistessero i presupposti di cui
all’art. 648 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire
il tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs.
28/2010, rinviava all’udienza del 05.02.2015, assegnando
termine alle parti di quindi giorni per la presentazione
della domanda di mediazione.
All’udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver
esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto,
chiedevano fissarsi udienza di discussione ai sensi
dell‘art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare la
improcedibilità dell’opposizione.
All’udienza del 24.02.2015, all’esito della discussione
delle parti, il giudice ha deciso la causa dando lettura
della sentenza.
Si osserva in diritto.
L’opposizione è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all’art.
5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le
controversie aventi ad oggetto, tra le parti, i contratti
bancari, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai
sensi del medesimo decreto (…), prevedendo che altresì,
qualora il mancato esperimento della mediazione venga
eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima
udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di
quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della
mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di
mediazione ante causam, comporta l’improcedibilità della
domanda giudiziale.
Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare
l’improcedibilità dell’opposizione atteso che, come
rilevato, le parti non hanno ottemperato all’invito del
giudice di avviare il procedimento di mediazione, va ora
stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto
per effetto di detta improcedibilità dell’opposizione.
Non ignora questo giudice che sul punto, all’indomani delle
prime applicazioni interpretative della disciplina
richiamata, si è formato nella giurisprudenza di merito
(Trib. Varese, 18.05.2012) un orientamento secondo cui,
vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria
vantata dall’opposto e gravando su quest’ultimo attore in
senso sostanziale, l’onere probatorio e le relative facoltà
di domanda riconvenzionale, proponendo “domanda giudiziale”
dovrebbe, conseguentemente subire gli effetti dell’eventuale
declaratoria di improcedibilità e, in particolare di revoca
del decreto opposto.
Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non isolato
orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014) che, muovendo
dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal
d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia
coerente non solo con l’intero universo normativo in materia
di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì,
con la ratio che ha animato il legislatore dell’Istituto
della mediazione obbligatoria, individuando nell’opponente
il soggetto su cui graverebbe l’onere di coltivare il
giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di
un’eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una
volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il
corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che
meglio si armonizza col contesto normativo in cui si
inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con
il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte
dell’inattività del debitore ingiunto.
Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al
combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c. in virtù del
quale, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione
tardiva, il decreto acquista esecutività.
Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato art. 647
c.p.c. per l’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente.
Viene in rilievo, infine, il dettato dell’art.653 c.p.c.
che, per il caso di dichiarazione dell’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. , stabilisce che “il
decreto che non ne sia già munito acquista efficacia
esecutiva”.
D’altro canto, come pure correttamente evidenziato
dall’opposto, ritenere che la mancata instaurazione del
procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto
ingiuntivo in capo all’ingiungente comporterebbe che, in
contrasto con le regole processuali proprie del rito si
porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di
coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la
salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la
ratio del giudizio di opposizione che ha la propria
peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e,
quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della
fondatezza del credito ingiunti – alla libera scelta del
debitore.
Del resto, se solo si considera che l’opposto è già munito
di titolo che, come visto, è destinato a consolidarsi nel
caso di mancata opposizione, appare evidente che è proprio
l’opponente la parte più interessata all’esito del giudizio
di opposizione.
Come anticipato in premessa, poi, una soluzione
interpretativa appare maggiormente coerente anche con la
finalità deflattiva che ha accompagnato l’introduzione da
parte del legislatore dell’Istituto della mediazione: il
formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto,
infatti, esclude che possa mettersi nuovamente in
discussione tra le parti il rapporto controverso mediante la
riproposizione della medesima domanda.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte
l’opposizione va dichiarata inprocedibile e, per l’effetto,
dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n.___2013 emesso
dal Tribunale di Nola in data ____.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno
liquidate da dispositivo (….) |
P.Q.M. |
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al
nrg.____/2014, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto,
dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo____/2013 emesso dal
Tribunale di Nola in data_____;
2. Condanna l’opponente al pagamento, in favore di parte
opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida
in complessivi €.8.050,00 (di cui €.8.030,00 per compensi e
€.30,00 per spese) oltre il rimborso forfettario pari al
15%, oltre Iva e CPA. |
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Nola, 24.02.2015
Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi. |
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