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Mancata comparizione personale della parte istante al procedimento e mancata partecipazione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice ritiene non sodisfatta la condizione di procedibilità e rinvia le parti in mediazione
 

 
TRIBUNALE DI PALERMO
II Sezione Civile
Dott. Gigi Omar Modica
 
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17.3.2015;
visto il comma 1 bis dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.;
vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione;
ritenuto che, in tali casi, oltre alle conseguenze in termini probatori e sanzionatori derivanti dall’art. 8, comma IV bis, della summenzionata legge, la condizione di procedibilità fissata dall’art. 5, comma II bis, della suddetta legge è da ritenersi non maturata, atteso che, in conformità alla ratio ispiratrice di quest’ultima, il tentativo di mediazione davanti al surriferito organismo deve essere effettivo e non meramente formale (cfr. Tribunale di Firenze, sezione II civile, 19.3.14; Tribunale di Firenze, sezione speciale impresa, 17.3.14; Tribunale di Palermo, sezione I, ordinanza del16.7.14; Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice Moriconi; nonché, avuto riguardo in special modo alla mediazione obbligatoria ex lege, Tribunale di Firenze, ordinanza del 26.11.14,est. Breggia);
P.Q.M.
dispone l’esperimento del procedimento di mediazione;
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia per la verifica degli esiti del suddetto procedimento all’udienza del 13.7.15, h.10 , con invito alle parti ad:
1) inviare (in formato Word e senza i corrispettivi allegati) tutti gli scritti difensivi già depositati o depositandi all’indirizzo email….(avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
2) depositare informalmente (anche in udienza) una copia di cortesia cartacea dei suddetti scritti difensivi destinata al giudice (raccogliendo le suddette copie senza allegati in un apposito sotto fascicolo – basterà un qualunque foglio protocollo- con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
 
Così deciso in Palermo, 17/03/2015.

il Giudice
Gigi Omar Modica
     
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