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Mancata comparizione personale della parte istante al procedimento e
mancata partecipazione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice
ritiene non sodisfatta la condizione di procedibilità e rinvia le parti in
mediazione |
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TRIBUNALE DI PALERMO
II Sezione Civile
Dott. Gigi Omar Modica |
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Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 17.3.2015;
visto il comma 1 bis dell’art. 5 del Decreto Legislativo 4/3/2010, N. 28 in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così come modificato dal
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.;
vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti
all’organismo di mediazione;
ritenuto che, in tali casi, oltre alle conseguenze in termini probatori e sanzionatori derivanti
dall’art. 8, comma IV bis, della summenzionata legge, la condizione di procedibilità
fissata dall’art. 5, comma II bis, della suddetta legge è da ritenersi non maturata,
atteso che, in conformità alla ratio ispiratrice di quest’ultima, il tentativo di mediazione
davanti al surriferito organismo deve essere effettivo e non meramente formale
(cfr. Tribunale di Firenze, sezione II civile, 19.3.14; Tribunale di Firenze, sezione speciale impresa, 17.3.14;
Tribunale di Palermo, sezione I, ordinanza del16.7.14; Tribunale di Roma, XIII sezione civile, giudice Moriconi;
nonché, avuto riguardo in special modo alla mediazione obbligatoria ex lege, Tribunale di Firenze, ordinanza del 26.11.14,est. Breggia);
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P.Q.M. |
dispone l’esperimento del procedimento di mediazione;
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
rinvia per la verifica degli esiti del suddetto procedimento all’udienza del 13.7.15, h.10 , con invito alle parti ad:
1) inviare (in formato Word e senza i corrispettivi allegati) tutti gli scritti difensivi
già depositati o depositandi all’indirizzo email….(avendo cura di specificare nell’oggetto il numero di ruolo e le parti del procedimento);
2) depositare informalmente (anche in udienza) una copia di cortesia cartacea
dei suddetti scritti difensivi destinata al giudice (raccogliendo le suddette copie senza allegati in un apposito sotto
fascicolo – basterà un qualunque foglio protocollo- con scritto “Copie degli atti di parte per il giudice”);
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
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Così deciso in Palermo, 17/03/2015.
il Giudice
Gigi Omar Modica
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