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La mediazione non può
considerarsi esperita con il semplice incontro preliminare
tra i soli avvocati delle parti |
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TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile
Dott. Giorgio Marzocchi |
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Nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo
promosso da
……..
attore-opponente
contro
……..
convenuto-opposto
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento
della riserva assunta all’udienza del 4.03.2015, |
Osserva |
da una delibazione degli atti e dei documenti del
fascicolo; dall’esito dell’ interrogatorio libero esperito
anche a fini conciliativi all’ultima udienza del 4.03.2015;
dalla disponibilità delle parti manifestata in esito al
fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale,
discende l’opportunità di disporre l’esperimento di una
procedura di mediazione, previa proposta giudiziale di
conciliazione della lite;
Visto l’art. 185 bis, cpc, considerata la natura della
causa, il valore della lite e le questioni di diritto non
particolarmente complesse che vengono in considerazione nel
presente giudizio;
Si propone alle parti:
di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: la
società opponente s’impegni ad effettuare un pagamento, a
saldo e stralcio in favore dell’opposto, per il titolo
dedotto in giudizio, della somma di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00), da intendersi onnicomprensive di
capitale, interessi e concorso nelle spese legali (al lordo
di tutti gli accessori). La somma potrà essere corrisposta
in parte alla conclusione dell’accordo e in parte in rate
mensili.
Si invitano i difensori, ove condividessero l’opportunità
della proposta transattiva giudiziale, a prendere contatto
tra loro per definire le concrete modalità del pagamento,
invitandoli, ove preferissero formalizzare l’accordo in un
verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita
istanza di anticipazione dell’udienza.
In caso di mancato accordo – da accertarsi a cura dei
difensori entro il termine perentorio del 15.04.2015 – sulla
sopra formulata proposta giudiziale o su altra liberamente
determinabile nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle
parti
Dispone come segue
Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa
e il comportamento delle parti;
Ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in
vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce
degli elementi in fatto e di diritto già emersi;
Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa
considerarsi una mera formalità da assolversi con la
partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare
informativo, essendo evidente che i legali sono già a
conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di
mediazione ed essendo al contrario necessaria la
partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi
procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del
potere di conciliare – che all’interpello del mediatore
esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di
mediazione
oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord.
16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord.
26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15);
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito
con modificazioni dalla L. 98/2013; |
P.Q.M. |
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28,
Ordina alle parti, in caso di mancato accordo entro il
15.04.2015 sulla proposta giudiziale sopra formulata,
l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo
l’onere dell’avvio della procedura a carico della parte più
diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto,
il tempestivo esperimento del tentativo di mediazione –
presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro
difensori – sarà condizione di procedibilità della domanda
giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla
mediabilità della controversia è già dato con il presente
provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita
con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle
parti;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91
e 96 cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le
parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler
proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente
ordinanza anche in copia “libera” all’istanza di avvio della
mediazione o all’adesione alla stessa, in modo che il
mediatore possa averne compiuta conoscenza;
Rinvia la causa all’udienza del 23 settembre 2015, ore 10,30
1) per la verifica dell’esito della procedura di mediazione
e, in caso suo esito negativo,
2) per la trattazione orale sulla sussistenza delle
condizioni e sull’opportunità per le parti di presentazione
dell’istanza congiunta, ex art. 1, co. 1, D.L. 132/14,
convertito in L. 162/14, di trasferimento del giudizio alla
sede arbitrale forense, ex art. 1, co. 4, L. cit., con invio
del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia;
3) in subordine, in caso di mancanza dell’istanza congiunta
di cui sopra, per la precisazione delle conclusioni.
Assegna alle parti il termine perentorio del 30.04.2015 per
la presentazione della domanda di avvio della procedura di
mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente
iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue
funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4,
co. 1, D. Lgs. 28/2010;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti
costituite. |
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Pavia, 9 marzo 2015
Dott. Giorgio Marzocchi |
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