AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 24/E
L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a
titolo di onorario e spese nonché le modalità di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento
di credito di imposta o di compensazione, delle predette
somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita.
Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto
2023 (di seguito “decreto”) sono stati determinati
i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro,
le modalità di presentazione della richiesta di
riconoscimento del corrispondente credito di imposta.
L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito
di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto
dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle
entrate.
Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, del decreto, trasmette telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a
fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso,
nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare
dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal
Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto
fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da
parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta,
tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è
istituito il seguente codice tributo:
- “7070” - denominato “Credito
d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione
civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi
previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il
suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito
versati”. Il campo “anno di riferimento” è
valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel
formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto, l’Agenzia
delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24
presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti
stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso
dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito
d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo
indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24,
tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche,
anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso
Ministero.
14 Maggio 2024 - Il Direttore Centrale
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