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“È improcedibile la domanda introdotta nel giudizio avente ad oggetto una delle materie previste dall’art. 5 comma 1 – bis D.Lgs 28/2010, se la mediazione si è svolta presso un organismo territorialmente incompetente” | Sezione Giurisprudenza
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a cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale di Milano, nel giudizio relativo alla domanda di nullità di un contratto di mutuo ipotecario per interessi usurari, ha dichiarato improcedibile la domanda riscontrando che il procedimento di mediazione si è svolto presso un organismo territorialmente incompetente.
Il Giudice ha osservato che risulta dirimente l' incompetenza territoriale dell' organismo incaricato della mediazione, poiché l’esperimento della procedura presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del Giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Nel caso in esame, infatti, la procedura è stata incardinata presso l' organismo di mediazione avente sede a Napoli, essendo invece competenti secondo i criteri ordinari quelli di Napoli Nord o Milano. Il Tribunale di Milano ha argomentato detta decisione evidenziando che L' art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all' art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e che l’art. 5 comma 1-bis dello stesso decreto prevede che la materia relativa ai contratti bancari e finanziari (oggetto della controversia in esame) è soggetta all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tribunale, pertanto, rilevando che il convenuto ha correttamente e tempestivamente sollevato l’eccezione alla prima udienza, ha dichiarato improcedibile la domanda.
Tribunale di Milano – sentenza n. 220 del 13 gennaio 2023

TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza, n. 220
13 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
R.G. 31825/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31825/2021 PROMOSSA DA:
XXXXX XXXXX (C.F. XXX elettivamente domiciliato in Via xxx 81100 Caserta presso l'Avvocato xxx che la/lo rappresenta e difende

ATTORE
XXXXX S.P.A. (C.F. XXX elettivamente domiciliato in Via xxx Paderno Dugano presso l'Avvocato xxx)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
MOTIVO DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da XXX XXX nei confronti di XXX s.p.a. al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. xxx, stipulato tra le parti in data 23.11.06, in virtù delle natura usuraria della pattuizione degli interessi applicati al rapporto, con conseguente restituzione in favore dell'attore della somma di € 37.606,97 e condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 10.000.
La convenuta costituendosi ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione dulle conclusioni delle parti quali riportate in epigrafe previa rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande sono improcedibili per omesso esperimento della procedura di mediazione.
È socumentato che all'udienza del 17.2.22 sia stato assegnato all'attore termine per attivare il procedimento di mediazione essendo la causa petendi riferibile alle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28 del 2010, con contestuale differimento alla successiva udienza del 17.5.22.
All'udienza fissata per la verifica dell'esito della procedura di mediazione, rinviata ad istanza delle parti al 18.10.22, il procuratore dell'attore ha comunicato di aver allegato in via telematica il verbale di mediazione espletata con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta. Il procuratore di quest'ultima ha, quindi, replicato che la propria assistita non aveva presenziato all'incontro tenutosi davanti all'organismo incaricato della mediazione trattandosi di soggetto territorialmente incompetente, essendo stato individuato nel circondario di Napoli e non di Napoli Nord, quale foro del consumatore, ovvero Milano quale foro designato in contratto.
Sul punto si rileva che il verbale, peraltro allegato dall'attore tardivamente, è comunque riferito ad una mediazione instaurata nei confronti di XXX XXX s.p.a. - società diversa dalla convenuta XXX XXX s.p.a. -, è privo di sottoscrizione sia della parte istante che del mediatore ed è stato redatto in data 09.07.18, ossia ben quattro anni prima del termine assegnato dal giudice.
In ogni caso, ciò che risulta dirimente è l'incompetenza territoriale dell'organismo incaricato della mediazione. Infatti, la procedura è stata incardinata presso l'organismo di mediazione XXX XXX s.p.s. nella sua sede di Napoli, essendo invece competenti secondo i criteri ordinari quelli di Napoli Nord o Milano ai fini del presente giudizio.
Orbene, l'esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. Infatti, l'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia".
Nel caso di specie, l'eallegazione in giudizio del verbale dell'incontro di mediazione tenutosi nella circoscrizione di Napoli rende il giudizio improcedibile. Come è noto, il d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, prevede che: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediaizone ai sensi del presente decreto [...] L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. [...] L'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".
Come previsto dalla disciplina vigente in materia, all'udienza del 18.10.22 l'improcedibilità è stata eccepita tempestivamente dalla convenuta trattandosi della prima udienza effettiva dopo i due rinvii concessi ad istanza dell'attore.
Consegue l'improcedibilità del giudizio.
La natira assorbente del preliminare profilo esaminato esime dalla delibazione del merito della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
 
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in funzione del giudice Dott.ssa Carmela Gallina così decide:
1. dichiara improcedibili le domande dell'attore;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta XXX XXX s.p.a. le spese di lite liquidate in € 6.111 per compensi oltre il rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonchè Iva e Cpa.

Milano, 11/01/2023

Il Giudice
dott. Carmela Gallina
     
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