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“È improcedibile la domanda introdotta nel
giudizio avente ad oggetto una delle materie
previste dall’art. 5 comma 1 – bis D.Lgs 28/2010, se
la mediazione si è svolta presso un organismo
territorialmente incompetente” |
Sezione Giurisprudenza |
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completa |
a
cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale di Milano, nel giudizio relativo
alla domanda di nullità di un contratto di mutuo ipotecario
per interessi usurari, ha dichiarato improcedibile la
domanda riscontrando che il procedimento di mediazione si è
svolto presso un organismo territorialmente incompetente.
Il Giudice ha osservato che risulta dirimente l'
incompetenza territoriale dell' organismo incaricato della
mediazione, poiché l’esperimento della procedura presso un
organismo che ha sede in luogo diverso da quello del Giudice
competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare
la condizione di procedibilità della domanda. Nel caso in
esame, infatti, la procedura è stata incardinata presso l'
organismo di mediazione avente sede a Napoli, essendo invece
competenti secondo i criteri ordinari quelli di Napoli Nord
o Milano. Il Tribunale di Milano ha argomentato detta
decisione evidenziando che L' art. 4 del d.lgs. n. 28 del
2010 prevede che: "la domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all' art. 2 è presentata mediante
deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del
Giudice territorialmente competente per la controversia e
che l’art. 5 comma 1-bis dello stesso decreto prevede che la
materia relativa ai contratti bancari e finanziari (oggetto
della controversia in esame) è soggetta all’esperimento del
tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tribunale, pertanto, rilevando che il convenuto ha
correttamente e tempestivamente sollevato l’eccezione alla
prima udienza, ha dichiarato improcedibile la domanda. |
Tribunale di Milano –
sentenza n. 220 del 13 gennaio 2023 |
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TRIBUNALE DI MILANO
Sentenza, n. 220
13 gennaio 2023 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE |
R.G.
31825/2021
Il Tribunale, nella persona del
Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
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SENTENZA |
nella
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31825/2021
PROMOSSA DA:
XXXXX XXXXX (C.F. XXX
elettivamente domiciliato in Via xxx 81100 Caserta presso
l'Avvocato xxx che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
XXXXX S.P.A. (C.F. XXX
elettivamente domiciliato in Via xxx Paderno Dugano presso
l'Avvocato xxx)
CONVENUTO |
CONCLUSIONI |
Le parti hanno concluso come da
fogli depositati nel fascicolo informatico. |
MOTIVO DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE |
Il presente giudizio è stato
introdotto da XXX XXX nei confronti di XXX s.p.a. al fine di
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo
ipotecario n. xxx, stipulato tra le parti in data 23.11.06,
in virtù delle natura usuraria della pattuizione degli
interessi applicati al rapporto, con conseguente
restituzione in favore dell'attore della somma di €
37.606,97 e condanna della convenuta al risarcimento del
danno nella misura di € 10.000.
La convenuta costituendosi ha concluso per il rigetto delle
domande in quanto infondate.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata
assegnata in decisione dulle conclusioni delle parti quali
riportate in epigrafe previa rinuncia ai termini di legge
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica.
Le domande sono improcedibili per omesso esperimento della
procedura di mediazione.
È socumentato che all'udienza del 17.2.22 sia stato
assegnato all'attore termine per attivare il procedimento di
mediazione essendo la causa petendi riferibile alle materie
di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28 del 2010, con
contestuale differimento alla successiva udienza del
17.5.22.
All'udienza fissata per la verifica dell'esito della
procedura di mediazione, rinviata ad istanza delle parti al
18.10.22, il procuratore dell'attore ha comunicato di aver
allegato in via telematica il verbale di mediazione
espletata con esito negativo per la mancata partecipazione
della parte convenuta. Il procuratore di quest'ultima ha,
quindi, replicato che la propria assistita non aveva
presenziato all'incontro tenutosi davanti all'organismo
incaricato della mediazione trattandosi di soggetto
territorialmente incompetente, essendo stato individuato nel
circondario di Napoli e non di Napoli Nord, quale foro del
consumatore, ovvero Milano quale foro designato in
contratto.
Sul punto si rileva che il verbale, peraltro allegato
dall'attore tardivamente, è comunque riferito ad una
mediazione instaurata nei confronti di XXX XXX s.p.a. -
società diversa dalla convenuta XXX XXX s.p.a. -, è privo di
sottoscrizione sia della parte istante che del mediatore ed
è stato redatto in data 09.07.18, ossia ben quattro anni
prima del termine assegnato dal giudice.
In ogni caso, ciò che risulta dirimente è l'incompetenza
territoriale dell'organismo incaricato della mediazione.
Infatti, la procedura è stata incardinata presso l'organismo
di mediazione XXX XXX s.p.s. nella sua sede di Napoli,
essendo invece competenti secondo i criteri ordinari quelli
di Napoli Nord o Milano ai fini del presente giudizio.
Orbene, l'esperimento della procedura di mediazione presso
un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del
giudice competente non produce effetti e non è idoneo a
soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.
Infatti, l'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede che: "la
domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza
presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente
competente per la controversia".
Nel caso di specie, l'eallegazione in giudizio del verbale
dell'incontro di mediazione tenutosi nella circoscrizione di
Napoli rende il giudizio improcedibile. Come è noto, il
d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, prevede che:
"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di [...] contratti bancari e
finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediaizone ai
sensi del presente decreto [...] L'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. [...] L'improcedibilità dev'essere
eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".
Come previsto dalla disciplina vigente in materia,
all'udienza del 18.10.22 l'improcedibilità è stata eccepita
tempestivamente dalla convenuta trattandosi della prima
udienza effettiva dopo i due rinvii concessi ad istanza
dell'attore.
Consegue l'improcedibilità del giudizio.
La natira assorbente del preliminare profilo esaminato esime
dalla delibazione del merito della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96
c.p.c. |
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P.Q.M. |
Il
Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione
monocratica in funzione del giudice Dott.ssa Carmela Gallina
così decide:
1. dichiara improcedibili le
domande dell'attore;
2. condanna l'attore a rifondere
alla convenuta XXX XXX s.p.a. le spese di lite liquidate in
€ 6.111 per compensi oltre il rimborso forfettario spese
generali pari al 15% nonchè Iva e Cpa.
Milano, 11/01/2023
Il Giudice
dott. Carmela Gallina |
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