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“La parte che non voglia o non possa
comparire personalmente davanti al mediatore può
delegare anche il proprio avvocato , purchè dietro
conferimento di procura avente lo specifico oggetto
della partecipazione alla mediazione e il
conferimento del potere di disporre dei diritti
sostanziali che ne sono oggetto…” |
Sezione Giurisprudenza |
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completa |
a
cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale di Napoli, torna a pronunciarsi
sulla necessaria ed effettiva partecipazione delle parti in
mediazione.
La vicenda ha origine da un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, che vede come parte opposta un Istituto
Bancario.
Alla prima udienza, il Giudice, rigettando la richiesta di
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha
fissato i termini per l’esperimento del tentativo
obbligatorio di mediazione.
In esito a detto procedimento , conclusosi negativamente, il
Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria
della Banca, revocando il decreto ingiuntivo opposto; ciò in
relazione alla mancata effettiva partecipazione in
mediazione dell’istituto di credito opposto, comparso al
primo incontro di mediazione soltanto a mezzo del difensore,
sprovvisto di apposita procura speciale sostanziale.
La decisione del Tribunale di Napoli sanziona, quindi , la
condotta della Banca con la dichiarazione di
improcedibilità, ponendosi nel solco dell’indirizzo della
Corte di Cassazione che con la sentenza n. 8473/2019 ha
sancito il principio della obbligatoria partecipazione
personale, pur prevedendo che questa presenza possa essere
delegata ad altro soggetto munito di apposita procura
sostanziale.
In tale prospettiva, appare opportuno segnalare che la
recentissima riforma Cartabia (la cui entrata in vigore è
prevista per il 28 febbraio 2023), riformando il
procedimento di mediazione ha recepito nelle nuove norme il
principio della necessaria presenza delle parti, riformando
lo stesso articolo 8 del DLgs. 28/2010.
Il comma 4 del riformato articolo 8 prevede adesso
espressamente che le parti partecipino personalmente alla
procedura di mediazione disponendo un obbligo di presenza
effettiva che può essere derogato mediante delega ad altro
soggetto, esclusivamente in caso di giustificati motivi.
Norma questa che avrà un ruolo fondamentale perché la
valutazione dei giustificati motivi, che dovranno sempre
essere assoluti e non temporanei, atterrà alla competenza
del giudice e l’eventuale successiva riscontrata loro
inconsistenza potrà incidere ex post sulla valutazione circa
la procedibilità della domanda.
La presenza di giustificati motivi sarà, pertanto,
direttamente collegata alla delegabilità, poiché in caso di
loro sussistenza, potrà essere nominato un rappresentante,
con una procura che dovrà avere contenuti specifici relativi
alla conoscenza dei fatti ed ai poteri necessari per la
composizione della controversia.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento,
richiamando la giurisprudenza di legittimità e seguendo le
linee guida dell’imminente riforma, ha censurato, quindi, la
condotta della Banca che si è limitata a partecipare al
procedimento di mediazione mediante l’avvocato difensore
sfornito di procura speciale sostanziale, ed ha affermato
che “La presenza (delle parti) è imposta dalla natura
stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di
risoluzione alternativa delle controversie, volto a
conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della
Lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione
personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel
dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che
si possa trovare quella composizione degli opposti interessi
satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere
più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cassazione civile,
27/03/2019, n. 8473). Tale obbligo non comporta che la
partecipazione sia attività non delegabile, ma che il
delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale
che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex
multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale
Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non
possa comparire personalmente davanti al mediatore può
delegare anche il proprio avvocato, purché dietro
conferimento di "procura avente lo specifico oggetto della
partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere
di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto...” |
Tribunale di Napoli Nord –
sentenza N. 3689 del 21 ottobre 2022 |
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza, n. 3689
21 ottobre 2022 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE |
Il
Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione
civile, dott. ssa Benedetta Magliulo
ha pronunciato la seguente |
SENTENZA |
nella
causa iscritta al numero 8283 del Ruolo Generale degli
affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo |
TRA |
U.XXX
, OPPONENTI E
Banca OPPOSTA |
CONCLUSIONI |
All' udienza del 14/6/2022,
trattata in modalità cartolare ex art. 221 comma 4 L.
77/2020, le parti insistevano per l' accoglimento delle
istanze e difese espresse nei rispettivi atti introduttivi;
quindi, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui
all' art. 190 c.p.c |
MOTIVI DELLA DECISIONE |
1. Con ricorso per decreto
ingiuntivo, banca x assumeva di essere creditrice di U.XXXXX
U.XXXX, in qualità di debitore principale, e di R.XX
A.XXXXXXX, quale coobbligata in solido, per l' inadempimento
del contratto di finanziamento stipulato con Bank S.p.a. n.
3549567, credito acquistato all' interno di un' operazione
di cessione di crediti in blocco. Chiedeva quindi, in via
monitoria, la condanna in solido degli opponenti al
pagamento della complessiva somma di 6.616, 77, oltre
interessi di mora al tasso legale dalla data di deposito del
ricorso fino al soddisfo e spese di procedura. L' intestato
Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto
ingiuntivo del 16/7/2020 n. 2486/2020 e , per l' effetto,
ingiungeva al debitore il pagamento in favore dell' istante
della somma di 6.616, 77, oltre interessi come richiesti e
spese processuali. Avverso il decreto ingiuntivo così emesso
e tempestivamente consegnato per la notifica il 23/7/2020,
il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ai sensi
dell' art. 645 c.p.c., tempestivamente notificata il
21/9/2020, fondata essenzialmente su: 1 ) mancato
esperimento della mediazione obbligatoria, 2) carenza di
legittimazione attiva, 3 ) nullità del contratto per
violazione degli artt. 117, 123 e 125 bis T.U.B., 4)
responsabilità precontrattuale per violazione degli artt.
124 e 124 bis T.U.B., 5) violazione dell' art. 50 T.U.B. ,
6) assenza dei requisiti per la concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo e di
condannare la società finanziaria alla refusione delle spese
di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente banca x con deposito di
comparsa di risposta, nella quale preliminarmente chiedeva
la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione
dei termini per l' instaurazione della mediazione
obbligatoria. Nel merito respingeva le avverse deduzioni in
quanto infondate e si riportava alla documentazione
depositata sin dalla fase monitoria. Chiedeva quindi la
conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di
lite.
3. Il Giudice Istruttore denegava la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo e rilevava d' ufficio l'
improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta
di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato.
All'esito la parte onerata ometteva di produrre il verbale
di mediazione, per cui la causa veniva rinviata per
consentire la prova del perfezionamento della condizione di
procedibilità. Successivamente, prodotto il verbale di
mediazione con esito negativo, il Giudice sollevava il
contraddittorio processuale sulla procedibilità della
domanda alla luce della effettiva partecipazione personale
delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea
procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione
delle conclusioni. Nelle memorie conclusionali, parte
opponente ribadiva l' istanza di concessione dei termini ex
art. 183 comma 6 c.p.c. per articolare le istanze
istruttorie, anche mediante rimessione della causa sul
ruolo; quindi ribadiva l' eccezione di improcedibilità e la
richiesta di revocare il decreto ingiuntivo. Dall' altra
parte, la società opposta insisteva per la conferma del
decreto ingiuntivo, specificando che il tentativo di
mediazione era stato promosso nei confronti del solo U.XXXX
per mero errore, mentre dalla istanza inoltrata all'
organismo di mediazione si poteva chiaramente evincere l'
intenzione di instaurare il subprocedimento nei confronti di
entrambe le parti.
3. Assume carattere assorbente la questione della
procedibilità della domanda. Il tentativo di mediazione
infatti è stato promosso con modalità che non consentono di
ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il
profilo della effettiva partecipazione delle parti. Ai sensi
dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è
obbligatoria la comparizione personale delle parti. La
presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di
mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle
controversie, volto a conciliare le parti mediante una
soluzione bonaria della Lite: "il legislatore ha previsto e
voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al
mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra
parti e mediatore, conta che si possa trovare quella
composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto
da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per
entrambe le parti" (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).
Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività
non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita
procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei
diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello
Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019,
n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire
personalmente davanti al mediatore può delegare anche il
proprio avvocato, purché dietro conferimento di "procura
avente lo specifico oggetto della partecipazione alla
mediazione e il conferimento del potere di disporre dei
diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere
presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito
dei poteri per la soluzione della controversia...)" (Cass.
cit.). La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio
della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da
questi autenticata: "sebbene la parte possa farsi sostituire
dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione,
in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso
dalla legge, non può conferire tale potere con la procura
conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa
conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale"
(Cass. cit.). Ne discende che la parte non possa evitare di
presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il
proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale
conferita per
rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior
ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare
in sua vece altro avvocato per comparire davanti al
mediatore, non disponendo dei relativi poteri. Nel caso di
specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al
mediatore sia comparso esclusivamente l' avv. R.XXXXXX
A.XXXXXX, qualificato come difensore della parte.
In realtà, non risulta essere stata rilasciata all' avv.
A.XXXXXX né una procura speciale, né una mera procura alle
liti, dal momento che le uniche procure agli atti sono
quella conferita all' avv.L.XXXXXX C.XXX (procura generale
per atto notarile del 6/7/2018) e la procura alle liti da
questi rilasciata in favore dell' avv. U.X M.XXX C.XXXXX. I
poteri dell' avv. A.XXXXXX non possono essere desunti in
maniera implicita nemmeno dalla facoltà, genericamente
conferita all' avv.C.XXX, di "nominare avvocati con gli
stessi o più limitati poteri", perché priva di ogni
riferimento al procedimento di mediazione. Tra l' altro,
anche se l' avv. A.XXXXXX fosse stato in possesso di procura
conferita dai difensori della società, tale circostanza
sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di
regola il rappresentante non può delegare a sua volta i
poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio
delegatus non potest delegare. Non vi è prova quindi che la
società opposta abbia conferito all' avv. A.XXXXXX idonea
procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento
di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura
sostanziale e non meramente processuale, tali da
consentirgli di impegnare la società nel caso di
raggiungimento di un' intesa transattiva. da escludere
allora che il soggetto presente al procedimento di
mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli
interessi della parte, in assenza di apposita procura
sostanziale conferita dall' avente diritto per la singola
mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, né ne è
stata fatta menzione nel verbale di mediazione. L' assenza
della parte istante - o di un suo rappresentante munito di
validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il
tentativo di mediazione, per cui la condizione di
procedibilità non può dirsi avverata. A queste
considerazioni si aggiunge il fatto che l' invito alla
mediazione sia stato rivolto ad uno solo degli opponenti, il
sig. U.XXXX (cfr. istanza di mediazione depositata il
15/09/2021). Anche sotto questo profilo, la condizione di
procedibilità non potrebbe comunque dirsi soddisfatta nei
confronti di tutte le parti interessate, quanto meno nei
confronti della opponente R.XX A.XXXXXXX. Pur essendo stati
sottoposti al contraddittorio delle parti, questi rilievi
non sono stati oggetto di alcuna integrazione documentale da
parte della società opposta, che si è limitata a specificare
che la procedura era stata instaurata nei confronti del solo
U.XXXX per mero errore, ma non ha fornito alcuna indicazione
sui poteri conferiti all' avv. A.XXXXXX per rappresentare la
società davanti al mediatore.
4. Da tutto quanto esposto discende la fondatezza dell'
eccezione di improcedibilità della domanda e per l' effetto
il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. civ. sez.
un., 18/09/2020, n.19596). Non occorre esaminare le
ulteriori questioni di merito sollevate dalle parti, stante
l' accoglimento della eccezione di improcedibilità con
carattere assorbente e da sola idonea a definire il
giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico
della banca z, con distrazione in favore dei difensori di
controparte dichiaratisi antistatari. Esse si liquidano
sulla scorta del valore dichiarato della Lite e per le sole
fasi processuali svolte secondo il D.M. 55/2014, ai valori
minimi di riferimento, in ragione del fatto che la decisione
ha avuto ad oggetto questioni di Rito di non particolare
complessità, nonché in ragione dell' assenza di istruttoria.
Vanno inoltre rimborsate lEspese di contributo unificato
pari ad 118, 50 |
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P.Q.M. |
Il
Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella
causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l' improcedibilità
della domanda monitoria di banca x e , per l' effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 2486/2020 del 16/7/2020;
2. Condanna banca x al pagamento
delle spese di giudizio in favore degli avvocati A.XXXX
R.XXXX e F.XXXX R.XXXX pari ad 1.618, 00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e Iva,
ed 118, 50 per spese vive.
Aversa, 20/10/2022
Il Giudice Dott.ssa Benedetta
Magliulo |
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