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“La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato , purchè dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto…” | Sezione Giurisprudenza
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a cura di Giovanna Crocè
Il Tribunale di Napoli, torna a pronunciarsi sulla necessaria ed effettiva partecipazione delle parti in mediazione.
La vicenda ha origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che vede come parte opposta un Istituto Bancario.
Alla prima udienza, il Giudice, rigettando la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha fissato i termini per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
In esito a detto procedimento , conclusosi negativamente, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria della Banca, revocando il decreto ingiuntivo opposto; ciò in relazione alla mancata effettiva partecipazione in mediazione dell’istituto di credito opposto, comparso al primo incontro di mediazione soltanto a mezzo del difensore, sprovvisto di apposita procura speciale sostanziale.
La decisione del Tribunale di Napoli sanziona, quindi , la condotta della Banca con la dichiarazione di improcedibilità, ponendosi nel solco dell’indirizzo della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 8473/2019 ha sancito il principio della obbligatoria partecipazione personale, pur prevedendo che questa presenza possa essere delegata ad altro soggetto munito di apposita procura sostanziale.
In tale prospettiva, appare opportuno segnalare che la recentissima riforma Cartabia (la cui entrata in vigore è prevista per il 28 febbraio 2023), riformando il procedimento di mediazione ha recepito nelle nuove norme il principio della necessaria presenza delle parti, riformando lo stesso articolo 8 del DLgs. 28/2010.
Il comma 4 del riformato articolo 8 prevede adesso espressamente che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione disponendo un obbligo di presenza effettiva che può essere derogato mediante delega ad altro soggetto, esclusivamente in caso di giustificati motivi.
Norma questa che avrà un ruolo fondamentale perché la valutazione dei giustificati motivi, che dovranno sempre essere assoluti e non temporanei, atterrà alla competenza del giudice e l’eventuale successiva riscontrata loro inconsistenza potrà incidere ex post sulla valutazione circa la procedibilità della domanda.
La presenza di giustificati motivi sarà, pertanto, direttamente collegata alla delegabilità, poiché in caso di loro sussistenza, potrà essere nominato un rappresentante, con una procura che dovrà avere contenuti specifici relativi alla conoscenza dei fatti ed ai poteri necessari per la composizione della controversia.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento, richiamando la giurisprudenza di legittimità e seguendo le linee guida dell’imminente riforma, ha censurato, quindi, la condotta della Banca che si è limitata a partecipare al procedimento di mediazione mediante l’avvocato difensore sfornito di procura speciale sostanziale, ed ha affermato che “La presenza (delle parti) è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della Lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473). Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di "procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto...”
Tribunale di Napoli Nord – sentenza N. 3689 del 21 ottobre 2022

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza, n. 3689
21 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. ssa Benedetta Magliulo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8283 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
U.XXX , OPPONENTI E
Banca OPPOSTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 14/6/2022, trattata in modalità cartolare ex art. 221 comma 4 L. 77/2020, le parti insistevano per l' accoglimento delle istanze e difese espresse nei rispettivi atti introduttivi; quindi, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all' art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, banca x assumeva di essere creditrice di U.XXXXX U.XXXX, in qualità di debitore principale, e di R.XX A.XXXXXXX, quale coobbligata in solido, per l' inadempimento del contratto di finanziamento stipulato con Bank S.p.a. n. 3549567, credito acquistato all' interno di un' operazione di cessione di crediti in blocco. Chiedeva quindi, in via monitoria, la condanna in solido degli opponenti al pagamento della complessiva somma di 6.616, 77, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo e spese di procedura. L' intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo del 16/7/2020 n. 2486/2020 e , per l' effetto, ingiungeva al debitore il pagamento in favore dell' istante della somma di 6.616, 77, oltre interessi come richiesti e spese processuali. Avverso il decreto ingiuntivo così emesso e tempestivamente consegnato per la notifica il 23/7/2020, il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ai sensi dell' art. 645 c.p.c., tempestivamente notificata il 21/9/2020, fondata essenzialmente su: 1 ) mancato esperimento della mediazione obbligatoria, 2) carenza di legittimazione attiva, 3 ) nullità del contratto per violazione degli artt. 117, 123 e 125 bis T.U.B., 4) responsabilità precontrattuale per violazione degli artt. 124 e 124 bis T.U.B., 5) violazione dell' art. 50 T.U.B. , 6) assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare la società finanziaria alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente banca x con deposito di comparsa di risposta, nella quale preliminarmente chiedeva la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione dei termini per l' instaurazione della mediazione obbligatoria. Nel merito respingeva le avverse deduzioni in quanto infondate e si riportava alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria. Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
3. Il Giudice Istruttore denegava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevava d' ufficio l' improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato. All'esito la parte onerata ometteva di produrre il verbale di mediazione, per cui la causa veniva rinviata per consentire la prova del perfezionamento della condizione di procedibilità. Successivamente, prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, il Giudice sollevava il contraddittorio processuale sulla procedibilità della domanda alla luce della effettiva partecipazione personale delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Nelle memorie conclusionali, parte opponente ribadiva l' istanza di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per articolare le istanze istruttorie, anche mediante rimessione della causa sul ruolo; quindi ribadiva l' eccezione di improcedibilità e la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo. Dall' altra parte, la società opposta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, specificando che il tentativo di mediazione era stato promosso nei confronti del solo U.XXXX per mero errore, mentre dalla istanza inoltrata all' organismo di mediazione si poteva chiaramente evincere l' intenzione di instaurare il subprocedimento nei confronti di entrambe le parti.
3. Assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda. Il tentativo di mediazione infatti è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della Lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473). Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di "procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia...)" (Cass. cit.). La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale" (Cass. cit.). Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per
rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri. Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso esclusivamente l' avv. R.XXXXXX A.XXXXXX, qualificato come difensore della parte.
In realtà, non risulta essere stata rilasciata all' avv. A.XXXXXX né una procura speciale, né una mera procura alle liti, dal momento che le uniche procure agli atti sono quella conferita all' avv.L.XXXXXX C.XXX (procura generale per atto notarile del 6/7/2018) e la procura alle liti da questi rilasciata in favore dell' avv. U.X M.XXX C.XXXXX. I poteri dell' avv. A.XXXXXX non possono essere desunti in maniera implicita nemmeno dalla facoltà, genericamente conferita all' avv.C.XXX, di "nominare avvocati con gli stessi o più limitati poteri", perché priva di ogni riferimento al procedimento di mediazione. Tra l' altro, anche se l' avv. A.XXXXXX fosse stato in possesso di procura conferita dai difensori della società, tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare. Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all' avv. A.XXXXXX idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la società nel caso di raggiungimento di un' intesa transattiva. da escludere allora che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dall' avente diritto per la singola mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, né ne è stata fatta menzione nel verbale di mediazione. L' assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l' invito alla mediazione sia stato rivolto ad uno solo degli opponenti, il sig. U.XXXX (cfr. istanza di mediazione depositata il 15/09/2021). Anche sotto questo profilo, la condizione di procedibilità non potrebbe comunque dirsi soddisfatta nei confronti di tutte le parti interessate, quanto meno nei confronti della opponente R.XX A.XXXXXXX. Pur essendo stati sottoposti al contraddittorio delle parti, questi rilievi non sono stati oggetto di alcuna integrazione documentale da parte della società opposta, che si è limitata a specificare che la procedura era stata instaurata nei confronti del solo U.XXXX per mero errore, ma non ha fornito alcuna indicazione sui poteri conferiti all' avv. A.XXXXXX per rappresentare la società davanti al mediatore.
4. Da tutto quanto esposto discende la fondatezza dell' eccezione di improcedibilità della domanda e per l' effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n.19596). Non occorre esaminare le ulteriori questioni di merito sollevate dalle parti, stante l' accoglimento della eccezione di improcedibilità con carattere assorbente e da sola idonea a definire il giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della banca z, con distrazione in favore dei difensori di controparte dichiaratisi antistatari. Esse si liquidano sulla scorta del valore dichiarato della Lite e per le sole fasi processuali svolte secondo il D.M. 55/2014, ai valori minimi di riferimento, in ragione del fatto che la decisione ha avuto ad oggetto questioni di Rito di non particolare complessità, nonché in ragione dell' assenza di istruttoria. Vanno inoltre rimborsate lEspese di contributo unificato pari ad 118, 50
 
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l' improcedibilità della domanda monitoria di banca x e , per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2486/2020 del 16/7/2020;
2. Condanna banca x al pagamento delle spese di giudizio in favore degli avvocati A.XXXX R.XXXX e F.XXXX R.XXXX pari ad 1.618, 00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e Iva, ed 118, 50 per spese vive.
Aversa, 20/10/2022
Il Giudice Dott.ssa Benedetta Magliulo
     
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