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COS'E' L'ARBITRATO L'arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie civili e commerciali, in ambito domestico ed internazionale, in via alternativa al giudizio ordinario (A.D.R.). Ricorrendo all’arbitrato le parti concordemente decidono di demandare la risoluzione della lite insorta fra di loro, alla decisione di uno o più arbitri, attivando un giudizio privato. Affinché si possa adire una procedura di arbitrato, occorre che ci sia una cd. "clausola arbitrale" già predisposta per iscritto nel contratto siglato dalle stesse parti ed oggetto della disputa. L'art. 808 C.P.C. contrassegna questa clausola come "clausola compromissoria". Le parti non possono avviare l'arbitrato per motivi relativi al diritto di famiglia e per i diritti indisponibili. La caratteristica dell'arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite, escludendo il ricorso al giudice ordinario. È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso. A decidere della controversia sono chiamati gli arbitri. Uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, normalmente in numero dispari, affinché si abbia esito definito dell'arbitrato. Nell’Arbitrato amministrato dalla Camera Ismed, in caso di Collegio arbitrale, 2 arbitri vengono nominati da ciascuna parte ed il terzo è scelto da Ismed. Tipi di Arbitrato Rituale: si svolge secondo le regole del codice di procedura civile. Conduce ad una decisione, il lodo, che ha efficacia di sentenza. Irrituale: conduce ad una decisione che ha natura ed efficacia negoziale. Secondo diritto: gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico. Secondo equità: gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi. L’arbitrato commerciale Internazionale: è relativo a quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità ad esempio tra una parte italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale. Secondo l’Art. 830, terzo comma del c.p.c., per il diritto interno l'arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero. Il lodo Gli Arbitri all'esito del procedimento forniscono alle parti la loro decisione, definita lodo arbitrale, che include la determinazione del caso ritenuta più adeguata. Il lodo è un negozio giuridico, assimilabile ad una sentenza. Se l'arbitrato è rituale, il lodo ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo. Se l’arbitrato o irrituale non ha natura ed efficacia di sentenza, ma i caratteri propri di un libero accordo contrattuale. Il lodo, può essere impugnato dalle parti per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo. L'arbitro Le parti delegano all’Arbitrato, mediante la stipula dell’accordo arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, eludendole al giudice ordinario. Il Collegio Arbitrale Il Collegio Arbitrale deve essere sempre costituito da un numero dispari di arbitri. Abitualmente si avrà un Arbitro Unico oppure un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Le parti possono statuire nell’accordo arbitrale le condizioni di nomina degli arbitri. Le parti hanno il potere di segnalare direttamente gli arbitri, oppure di affidare tale compito alla Camera Arbitrale Ismed. > Torna alla pagina principale |
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